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La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 6 ottobre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti.
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PETRUZZI NICOLA (Presidente della Società Renato Curi Angolana S.r.l. già A.C. Renato Curi S.r.l. E MONTANI Francesco (dirigente della Società Renato Curi Angolana S.r.l. già A.C. Renato Curi S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.già A.C. RENATO CURI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 49/17PF/CP/en del 03.08.2000).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento da parte della Procura federale;
esaminati gli atti del procedimento;
sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale avv. Andreina Amato che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’inibizione di un anno per Nicola Petruzzi e per Francesco Montani e l’ammenda di lire 23.000.000 a carico della Società Renato Curi Angolana;
sentito l’avv. Carlo Naso per i deferiti;
premesso che sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, a seguito della denuncia sporta dal calciatore Giovanni Palanca, il Procuratore Federale ha deferito i sigg. Petruzzi Nicola e Montani Francesco, rispettivamente Presidente e dirigente della Società Renato Curi Angolana, nonché la Società Renato Curi Angolana, per aver detti dirigenti richiesto ed ottenuto dal padre di detto calciatore la somma di lire 23.000.000 per consentirne il trasferimento ad altra Società;
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ritenuto che i comportamenti oggetto di deferimento sono risultati confermati non solo dagli atti del procedimento ma anche dalle ammissioni del difensore dei deferiti;
osservato che risultano violati i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’articolo 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che la Società deve rispondere ai sensi dell’articolo 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in via diretta e oggettiva e che non possono essere invocati i principi di buona fede, peraltro sottolineati dal difensore dei deferiti, in considerazione dell’entità della somma richiesta e riscossa;
valutato che le violazioni contestate attengono a principi fondamentali dell’ordinamento calcistico con particolare riferimento al settore dilettantistico, sanzioni congrue appaiono essere quelle di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
dichiara i deferiti Nicola Petruzzi, Francesco Montani e la Società Renato Curi Angolana S.r.l. responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto infligge a Nicola Petruzzi e Francesco Montani l’inibizione di mesi otto ciascuno e alla Società Renato Curi Angolana l’ammenda di lire 5.000.000 (cinquemilioni).
Il Presidente della C.D.
(dott. Ferdinando Fanfani)
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Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 26 ottobre 2000.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 6 ottobre 2000.
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