Federazione Italiana Giuoco Calcio
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Stagione Sportiva 2000/2001
Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/11/2000
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 2 novembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti.
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ UMBERTIDE TIBERIS CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA TODI/UMBERTIDE DEL 24.9.2000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 dell’11.10.2000 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, esaminati gli atti, osserva:
l’Umbertide Tiberis Calcio ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe riproponendo i motivi di cui al reclamo già respinto dal Giudice Sportivo; in particolare sostiene che l’Arbitro non avrebbe fatto effettuare i 5 minuti di neutralizzazione disposti al termine del tempo regolamentare. La ricorrente chiede che venga disposto un supplemento di referto ed addirittura un confronto tra gli Assistenti e l’Arbitro;
come correttamente osservato dal Giudice Sportivo il rapporto arbitrale è munito di fede privilegiata ex articolo 25 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Da tale documento risulta che il secondo tempo ha avuto inizio alle 17,02 ed è terminato alle ore 17,52. Pertanto il tempo effettivo di gara è stato di 50 minuti. Peraltro, secondo la regola n. 5 del gioco del Calcio, l’Arbitro funge da cronometrista e le sue decisioni per questioni di fatto sono inappellabili. Le richieste istruttorie appaiono, quindi, ultronee se non addirittura inammissibili;
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pertanto, la decisione del Giudice Sportivo è ineccepibile ed il ricorso deve essere respinto,
P.Q.M.
respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 5.000.000 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 36 del 18.10.2000 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto dalla U.S. Tolentino;
visti gli atti ufficiali di gara;
sentito il rappresentante della Società;
osservato che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.36 del 18.10.2000, ha comminato la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000 e diffida alla Società reclamante perché "a fine gara, propri calciatori non identificati in quanto già privi della maglia di gioco, colpivano con sputi l’arbitro che li precedeva, attingendolo alla nuca. Per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate che, nella medesima circostanza, accerchiavano la terna arbitrale tentando di aggredirla, senza tuttavia riuscirvi per il pronto intervento della Forza Pubblica."
preso atto che, in sede di discussione, il rappresentante della Società ha precisato i motivi di reclamo, sostenendo che appare non rituale l’invio da parte di uno degli Assistenti Arbitrali di due rapporti a distanza di poche ore uno dall’altro, di cui il secondo integri i contenuti del primo, pur non riportando l’espressa indicazione di "supplemento di rapporto";
preso atto, altresì, che il rappresentante della Società ha lamentato che non è stato preso in considerazione il fattivo intervento dei propri dirigenti idoneo ad impedire il verificarsi di più gravi incidenti;
preso atto, infine, che detto rappresentante ha precisato che la Forza Pubblica non era presente, in contrasto con quanto riportato dai rapporti ufficiali, e ciò a conferma della non pericolosità della situazione maturata;
rilevato, in via preliminare, che il secondo rapporto inviato dall’Assistente Arbitrale ha semplicemente integrato e non contraddetto il contenuto del primo, può detto atto utilizzarsi come "supplemento di rapporto" anche se non formalmente intestato come tale;
osservato che detto supplemento consente di accertare che, in effetti, il tentativo di aggressione posto in essere nei confronti della terna arbitrale sarebbe stato impedito anche grazie al tempestivo intervento dei dirigenti della reclamante Società;
osservato, infine, che la presenza della Forza Pubblica deve ritenersi confermata alla luce dei contenuti del rapporto arbitrale, che ha fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
ritenuto, per quanto sopra, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi eccessiva in quanto il medesimo ha effettivamente omesso di considerare il fattivo comportamento dei dirigenti della Società U.S. Tolentino;
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ritenuta, comunque, l’oggettiva gravità dei fatti verificatisi, appare giustificata l’irrogazione della sanzione di lire 5.000.000,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione a carico della Società U.S. Tolentino alla sola ammenda di lire 5.000.000 (cinquemilioni). Nulla per la tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 2.500.000 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PARISI ALFONSO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 36 del 18.10.2000 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla A.P. Scafatese Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo (Comunicato Ufficiale n. 36 del 18.10.2000) con la quale è stata irrogata l’ammenda di lire 2.500.000 alla Società ed irrogata la squalifica per quattro gare al calciatore Alfonso Parisi per fatti relativi all’incontro Scafatese/ Selargius del 15 ottobre 2000;
letti gli atti;
preso atto che la A.P. Scafatese Calcio ha tenuto a mettere in risalto la regolarità dello svolgimento dell’incontro eccependo:
per quanto attiene all’ammenda, che non sarebbero state presenti nel recinto di gioco persone non autorizzate e che in ogni caso, per gli insulti da parte dei propri sostenitori che si riconoscono, non vi sarebbe alcun potere di intervento per impedirli da parte della Società;
per quanto attiene alla squalifica del calciatore, che lo stesso sarebbe rimasto dopo l’espulsione in campo credendo di poter ottenere spiegazioni dall’Arbitro proprio in ragione della sua posizione di capitano;
rilevato che dai motivi del reclamo non si trovano ragioni valide per disattendere i contenuti dei rapporti posti alla base delle decisioni del Giudice Sportivo, rapporti che godono di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo stesso non potrà che essere respinto;
rilevato che le sanzioni appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla A.P. Scafatese Calcio e dispone l’addebito della tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SANKON MOHAMED (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 25.10.2000 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
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letto il reclamo proposto dalla A.C. Cuneo 1905 S.r.l.:
visti gli atti;
rilevato che il Giudice Sportivo, in merito alla gara di campionato Savona/A.C. Cuneo 1905 del 22.10.2000 ha decretato, con Comunicato Ufficiale n. 43 del 25.10.2000, la squalifica per tre gare effettive del calciatore Sankon Mohamed "perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto", condotta antiregolamentare rilevata (e segnalata nel proprio rapporto) da uno degli Assistenti Arbitrali.
preso atto che avverso la suddetta decisione è stato proposto ritualmente reclamo, con richiesta di esame con procedura d’urgenza, ritenendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva rispetto all’entità dei fatti avvenuti, motivando che il fallo commesso dal proprio calciatore fu conseguenza delle ripetute provocazioni subite dallo stesso;
rilevato che non vi è prova agli atti di fatti diversi da quelli accertati e segnalati nel rapporto dell’Assistente Arbitrale, che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dell’articolo 25, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
ritenuta congrua la sanzione irrogata;
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa non versata.
Il Presidente della C.D.
(dott. Ferdinando Fanfani) „„
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 02.11.2000
Il Segretario Il Presidente
Mauro De Angelis William Punghellini