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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti |
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COMITATO INTERREGIONALE |
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VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM) |
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TEL. (06)8554251/2 |
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FAX: (06)8414480 |
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TELEX: (06) 620102 |
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SITO INTERNET: http://www.interregionale.com |
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Stagione Sportiva 2000/2001 |
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Comunicato Ufficiale N° 63 del 15/11/2000 |
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Si pubblica, di seguito, il testo definitivo dello Statuto Federale approvato dall’Assemblea Straordinaria della F.I.G.C. il 14 ottobre 2000.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 15 novembre 2000.
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Il Segretario (Mauro de Angelis) |
Il Presidente (William Punghellini) |
STATUTO F.I.G.C.
Titolo I
LA FEDERAZIONE
Art. 1
Definizione e natura
La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
La F.I.G.C. è l’associazione delle società e delle associazioni che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
L’ordinamento della F.I.G.C. si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all’attività sportiva e federale.
La F.I.G.C. è l’unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dall’Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
Art. 2
Principi fondamentali
La F.I.G.C. svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell’U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
La F.I.G.C. intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
La F.I.G.C., nell’ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La F.I.G.C. detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
La F.I.G.C. concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
La F.I.G.C. promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
Art. 3.
Funzioni della F.I.G.C.
1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la F.I.G.C. esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell’armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
c) le funzioni di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società sportive sulla base della legislazione vigente;
d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l’Attività giovanile e scolastica;
e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
f) la disciplina dell’affiliazione alla F.I.G.C. di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte della CO.VI.SO.C. dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;
h) la emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla F.I.G.C. e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
l) la emanazione, all’inizio di ogni quadriennio olimpico, di principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell’A.I.A., in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del C.O.N.I. e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
m) il riconoscimento, al fine dell’organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell’esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici
comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
n) tutte le funzioni che, a motivato giudizio del Consiglio federale, le Leghe non possono svolgere autonomamente a causa degli effetti generali delle decisioni da adottare.
Le Leghe delle società e delle associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C. svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società e delle associazioni ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.
Art. 4
Organizzazione della F.I.G.C.
1. La F.I.G.C. ha sede in Roma.
2. Sono organi della F.I.G.C.:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) i Vice-Presidenti;
d) il Comitato di gestione;
e) il Consiglio federale.
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti sono delegati a rappresentare in via ordinaria la F.I.G.C. nei rapporti con i rispettivi organi periferici del C.O.N.I. nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale costituzione da parte della F.I.G.C. di una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale.
1. Art. 5
Uffici della F.I.G.C
La struttura amministrativa della F.I.G.C. è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
La struttura amministrativa è diretta da un Responsabile che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di gestione.
Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, spetta al Consiglio Federale dettare norme generali sull’organizzazione della struttura amministrativa federale.
Art. 6
Le società
Le società e le associazioni che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell’art. 13 del presente Statuto.
I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani.
Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente.
La F.I.G.C. detta, tenuto conto della legislazione vigente, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
Le società del settore professionistico hanno l’obbligo di creare centri di formazione per giovani calciatori, fermo quanto disposto dall’art. 10 del presente Statuto.
Le società e associazioni controllate direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto non possono partecipare al medesimo campionato di divisione nazionale.
Art. 7
Le Leghe
Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l’indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un’associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti", articolata nel Comitato interregionale e in Comitati regionali, di natura elettiva, nonché in Comitati provinciali; i Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali. La Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile, formate dalle società ed associazioni disputanti i campionati corrispondenti a livello nazionale, sono inquadrate, con autonomia amministrativa e gestionale ed organi direttivi di natura elettiva, nella Lega Nazionale Dilettanti, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.
Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C., nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. I regolamenti delle Leghe sono inviati alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la F.I.G.C. rinvia entro sessanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la F.I.G.C. o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.
La F.I.G.C. demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 10, l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
La F.I.G.C. demanda alle Leghe la definizione, d’intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l’attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza ai principi informatori di cui all’Art. 3, comma 1 lett. l.
Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della Federazione. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la Federazione e le altre Leghe o associazioni.
Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare, per gravi motivi che impediscano il regolare e normale svolgimento delle attività demandate alle Leghe, la decadenza dei dirigenti responsabili. La Lega interessata provvede secondo le norme del suo regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale può nominare un Commissario Straordinario, fissandone i poteri e i limiti di durata.
Art. 8
Componenti tecniche
Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio Federale ai fini dei procedimenti elettorali per l’Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un’associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell’associazione interessata, al giudizio della Corte federale.
Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti nonché di atlete e di atleti.
Sono eleggibili quali atleti nell’Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell’Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.
Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella F.I.G.C., cittadini italiani o comunitari, che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici, cittadini italiani o comunitari, che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla F.I.G.C. ed iscritti presso il Settore tecnico.
Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti ed i tecnici componenti l’Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l’organizzazione e l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.
Art. 9
Distribuzione delle risorse
Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società e di associazioni associate, possono svolgere per delega, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, le attività
relative ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società.
Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate di norma, fatte salve le altre esigenze del bilancio federale, a progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono concertate nell’ambito del Comitato di Gestione, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
Il patrimonio immobiliare della F.I.G.C. è conferito alla Federcalcio S.r.l., società controllata dalla Federazione e retta da un Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente federale, sentito il Comitato di Gestione.
2. Titolo II
3. LE FUNZIONI
A. Funzioni tecniche
Art. 10
Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali
La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.
La F.I.G.C. disciplina l’affiliazione delle società e delle associazioni; definisce l’ordinamento dei campionati, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di campione d’Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all’espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
La F.I.G.C. presiede direttamente alla formazione delle squadre nazionali e ne fissa il programma di incontri internazionali, sia per i vari tipi di competizioni sia per le gare amichevoli.
La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della F.I.G.C.
Art. 11
Settore tecnico
La F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.C..
Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale dell’amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l’A.I.A., uno per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario Tecnico della Nazionale e da quattro a sei membri nominati dal Presidente federale d’intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Consiglio federale.
Il Settore tecnico ha competenza nei rapporti internazionali per tutto quanto riguarda la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici ed arbitri. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.
Art. 12
Settore per l’attività giovanile e scolastica
La F.I.G.C., di concerto con il C.O.N.I. e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l’attività dei giovani calciatori in età compresa tra i sei e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l’attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.C..
I giovani calciatori possono essere tesserati per le società ed associazioni associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore
per l’attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l’Assemblea federale nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti.
Al Settore per l’attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente del Settore per l’attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale dell’amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l’attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d’intesa con il Presidente del settore, sentito il Consiglio federale, assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
Il Settore per l’attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell’obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell’attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
I Presidenti dei Comitati Regionali del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, sentiti i Presidenti dei relativi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente ed i Componenti dei Comitati Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, che esercitano attività mista, sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Un componente qualificato del Comitato Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso, sarà nominato dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, d’intesa con il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti per la specifica organizzazione dell’attività stessa.
Per l’organizzazione dell’attività dei giovani calciatori in età compresa tra i dodici e i sedici anni, il Settore per l’attività giovanile e scolastica si avvale della cooperazione delle Leghe.
Art. 13
Affiliazione e Tesseramento
La F.I.G.C. procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società, associazioni ed altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.
2. Qualsiasi società, associazione od altro organismo che svolga l’attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C.; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, dall’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
Art. 14
Tutela medico-sportiva
La F.I.G.C. detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme di obbligo per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
La F.I.G.C. detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
B. Funzioni di gestione
Art. 15
Disciplina contabile
Il bilancio federale deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.G.C.
La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito manuale, predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune ed approvato dal Consiglio federale.
Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio federale entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. Il bilancio approvato dall’Assemblea dovrà essere trasmesso al C.O.N.I. e pubblicato non appena conseguita l’approvazione da parte del C.O.N.I.
Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma precedente, deve essere comunicato dal Consiglio federale al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti predispone una relazione da sottoporre all’Assemblea contenente osservazioni ed eventuali proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea affinché i Delegati componenti l’Assemblea possano prenderne visione.
La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.
Art. 16
Controlli sulle società professionistiche
Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I.
La F.I.G.C. può esercitare, nei confronti delle società calcistiche professionistiche, i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall’art. 2409 del Codice Civile.
Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione per la vigilanza e il controllo delle Società calcistiche professionistiche (COVISOC).
Titolo III
LA STRUTTURA
A. L’Assemblea
a) Art.17
Composizione ed elezione dell’Assemblea
L’Assemblea della Federazione si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe Professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche, o i loro rappresentanti. I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti sono eletti, per un quadriennio, dalle Società e dalle Associazioni facenti parte di tale Lega, secondo il regolamento elettorale da essa emanato. I Delegati atleti e tecnici, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche. Tutti i regolamenti elettorali devono rispettare la legge, lo Statuto e gli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, i principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari un’equa rappresentanza delle minoranze interne.
Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall’apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell’Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Dilettanti devono rappresentare il 35%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 35%, - con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata -, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della Lega Nazionale Dilettanti e dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.
Partecipano all’Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d’Onore e i Membri d’Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente della CO.VI.SO.C., il Collegio dei revisori dei conti.
I lavori dell’Assemblea della Federazione sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai Delegati con votazione palese. II Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.
Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio federale aventi diritto di voto il Consiglio federale, ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti federali decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L’Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal Presidente Federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni.
Non possono essere componenti dell’Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la Federazione e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della Lega Nazionale Dilettanti e delle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Delegato, comporta, a seguito di comunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l’automatica decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.
Art. 18
4. Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giuochi Olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell’anno successivo. L’Assemblea è convocata altresì annualmente dal Presidente federale per l’approvazione del bilancio. In tali occasioni il Presidente Federale presenta una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti.
L’Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari.
Nel caso di vacanza della carica di Presidente federale, l’Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal Presidente della Corte federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. In tale periodo le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte dal Vice-Presidente federale vicario ai sensi dell’art. 21, Comma 5.
Art. 19
(i) Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.
Art. 20
5. Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell’Assemblea: l’approvazione annuale del bilancio consuntivo e l’esame e la discussione della relazione del Presidente federale.
L’Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerenze acquisite verso la Federazione, i Presidenti d’Onore ed i Membri d’Onore della F.I.G.C.
L’Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente ed i Componenti della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.
B. Il Presidente, i Vice-Presidenti e il Comitato di gestione
Art. 21
6. Presidente federale e Vice-Presidenti
Il Presidente federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
II Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla F.I.G.C. e non specificamente devolute ad altri organi.
Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti, nonché nelle materie di cui all’art. 22 il Comitato di Gestione, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.
II Presidente convoca, almeno ogni bimestre, e presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio federale.
I Vice-Presidenti eletti della Federazione svolgono, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto, funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente, nonché le funzioni da questo delegate. Le funzioni vicarie sono assunte in primo luogo dal Vice-Presidente che è stato eletto con il maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano per età. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del Consiglio federale più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano per età. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale elegge, tra i suoi componenti eletti, il nuovo Vice-Presidente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale.
Per l’elezione del Presidente federale e dei Vice-Presidenti federali le candidature sono presentate, senza vincolo di mandato, dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. Ciascuna Lega e ciascuna associazione rappresentativa delle componenti tecniche può presentare una sola candidatura per la carica di Presidente federale. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della F.I.G.C. per il quadriennio olimpico.
L’elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l’Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega ed un terzo dei voti espressi rispettivamente dai Delegati degli Atleti e dai Delegati dei Tecnici. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.E’ eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega e almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati di ciascuna componente tecnica.
Se nell’Assemblea elettiva anche in seguito a quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente federale ottiene la maggioranza prevista al comma 7 del presente articolo, il Presidente dell’Assemblea la dichiara chiusa e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale convoca entro 30 giorni una nuova Assemblea. Qualora anche questa Assemblea abbia esito negativo, il Presidente federale uscente rimette il verbale dell’Assemblea alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In ogni caso il Presidente federale uscente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente o alla nomina del Commissario.
Per l’elezione dei Vice-Presidenti, ogni Delegato potrà votare in favore di un solo candidato. Risulteranno eletti Vice-Presidenti i due candidati che, nell’unico scrutinio, riporteranno il maggior numero di voti.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade l’intero Consiglio federale, rimanendo in carica ai soli fini dell’ordinaria amministrazione. L’Assemblea viene convocata ai sensi dell’art. 18 comma 3), del presente Statuto.
Art. 22
7. Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna Componente tecnica designato all’inizio di ogni quadriennio olimpico. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.
Il Comitato di Gestione coadiuva il Presidente federale nell’adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l’ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio Federale; esprime al Consiglio Federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare della F.I.G.C. e per la prestazione di servizi, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza.
Il Consiglio federale
Art. 23
8. Elezione e composizione del Consiglio federale
II Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, dei due Vice-Presidenti federali, dell’eventuale Vice-Presidente nominato ai sensi del successivo art. 24 comma 3 lettera l), del Presidente dell’A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di otto dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega e un rappresentante designato dal Comitato interregionale, di otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti – con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata -, di sei atleti e di tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante ed un professionista e deve essere assicurata un’equa rappresentanza di atlete. Fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia la categoria professionistica.
Partecipano al Consiglio federale, con diritto di voto consultivo, il Presidente del Settore tecnico e il Presidente del Settore per l’attività giovanile e scolastica.
Possono essere invitati, in relazione alla materia all’ordine del giorno, il Presidente della CO.VI.SO.C., il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.
L’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, a seguito di comunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l’automatica decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, purché abbia ottenuto almeno un quinto dei voti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l’elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti da parte dell’Assemblea federale. Le adunanze del Consiglio federale sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Federale aventi diritto di voto.
La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell’A.I.A., agli organi di Giustizia sportiva e al Collegio dei revisori dei conti.
Art. 24
9. Funzioni del Consiglio federale
II Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all’Assemblea, è l’organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.C.
II Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., per l’esame di cui all’art. 7 comma 5, lettera e, dello Statuto del C.O.N.I.; le norme di contabilità, le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, l’ordinamento degli Uffici della F.I.G.C.. Emana i principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell’A.I.A. e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull’ordinamento del Settore tecnico e del Settore per l’attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
Su proposta del Presidente federale:
a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della F.I.G.C. e ne segue lo svolgimento;
b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni e sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
d) coordina l’attività agonistica demandata alle Leghe e delibera sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
e) esamina i ricorsi delle società ed associazioni concernenti l’inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
f) esercita il controllo, attraverso il conto consuntivo annuale, della gestione amministrativa delle Leghe e dell’A.I.A. per quanto riguarda le risorse derivate dalla Federazione;
g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F.;
h) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l’attività giovanile e scolastica;
i) nomina il Presidente ed i membri della COVISOC;
l) può nominare un terzo Vice-Presidente. Il Vice-Presidente nominato fa parte del Consiglio Federale con pieni diritti ed agisce, esclusivamente verso e nell’ambito degli Organismi internazionali, con poteri rappresentativi in attuazione degli indirizzi programmatici generali determinati dal Consiglio Federale e dal Presidente Federale;
m) designa i candidati italiani per le cariche elettive presso gli Organismi internazionali della FIFA e della UEFA;
n) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell’ordinamento definito dal presente Statuto;
o) nomina il segretario generale della federazione;
p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell’ambito delle rispettive categorie;
q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
r) riconosce, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., le Associazioni o Società che intendono affiliarsi alla F.I.G.C. e ne approva gli Statuti.
Il Consiglio federale può inoltre esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito ad ogni situazione che comunque interessi l’attività tecnico-sportiva della Federazione e lo svolgimento del giuoco del calcio.
Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale può, inoltre, rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.
ART. 25
Decadenza organi federali
Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L’organo federale decaduto permane in prorogatio per l’espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie.
D. Cariche federali
Art. 26
10. Requisiti e incompatibilità
Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva, e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni da provvedimenti disciplinari sportivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno.
La qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente dell’organismo tecnico di cui all’art. 16, comma 3, del presente Statuto, di componente degli organi di giustizia, nonché lo status di arbitro sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società o associazione affiliata alla F.I.G.C., fatte salve per gli arbitri le cariche nell’ambito dell’A.I.A..
Le cariche di Presidente e Vice-Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
In caso di incompatibilità l’interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche federali di spettanza. In difetto di tale opzione, l’assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta.
La medesima carica elettiva nell’ambito della Federazione e dell’A.I.A non può essere ricoperta per più di due mandati quadriennali consecutivi.
11. Titolo IV
12. LE GARANZIE
Art. 27
13. Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria
Tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che, nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili, hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate.
Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche.
In riferimento alle controversie tra uno dei soggetti di cui al comma 1 e la Federazione, per le quali siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, su istanza del soggetto interessato o della Federazione, è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., nei casi e secondo i criteri previsti dallo Statuto del C.O.N.I. e dal relativo regolamento di attuazione. Restano comunque escluse le controversie di natura tecnico-disciplinare che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
A seguito di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al precedente comma 3, la Federazione ed i soggetti di cui al precedente comma 1 accettano di risolvere la controversia in via definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., con nomina degli arbitri e svolgimento della procedura sulla base dello Statuto del C.O.N.I. e del relativo regolamento di attuazione, nel rispetto delle disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato.
In deroga ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 28
14. Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri effettivi e due membri supplenti.
Dei cinque membri effettivi del Collegio, tre sono eletti dall’Assemblea federale e due sono designati dal C.O.N.I.; dei due componenti supplenti, uno è eletto dall’Assemblea federale e uno è designato dal C.O.N.I..
Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
Per l’elezione dei tre componenti effettivi e del componente supplente l’Assemblea federale vota con procedura analoga a quella stabilita per i Vice Presidenti federali sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. È eletto componente supplente il candidato che immediatamente segua in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.
Il Presidente del Collegio è nominato dai membri del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull’intera gestione economico-finanziaria della F.I.G.C. e dei suoi organi. Il Presidente ovvero l’intero Collegio, a discrezione dell’organo invitante, deve essere invitato a tutte le riunioni degli organi federali in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.
Art. 29
15. Arbitri
La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli arbitri di calcio.
Gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa e gestionale, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e contabilità della F.I.G.C., nell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.
L’A.I.A. adotta i propri regolamenti in conformità al presente Statuto, ai principi informatori emanati dal Consiglio federale, allo Statuto e agli indirizzi del C.O.N.I. e alla normazione vigente. I regolamenti dell’A.I.A sono inviati alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la F.I.G.C., rinvia entro sessanta giorni il regolamento all’A.I.A. per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l’A.I.A non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la F.I.G.C. o l’A.I.A. possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.
Gli arbitri associati all’A.I.A. eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente nonché, nell’ambito di ciascuna sezione, i Presidenti Sezionali, secondo un proprio regolamento elettorale.
Il Presidente federale, d’intesa con il Presidente dell’A.I.A., nomina i responsabili degli organi tecnici arbitrali nazionali.
Gli arbitri sono soggetti, per le infrazioni alle norme federali, alla disciplina generale prevista dall’art. 30, comma 3. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo regolamento dell’A.I.A.
Art. 30
16. Ordinamento della giustizia sportiva
Gli organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall’Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme.
Le norme relative all’ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. La possibilità di revisione del giudizio è ammessa nei soli casi di sopravvenienza di fatti nuovi, non prevedibili al momento del passaggio in giudicato della decisione. Restano ferme le ipotesi previste dall’art. 27, comma 3.
I Giudici sportivi unici o i Collegi di Giudici sportivi, nominati per ogni biennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal relativo codice, per tutte le infrazioni da chiunque commesse e per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe nonché dal Settore per l’attività giovanile e scolastica.
Per i campionati e le competizioni organizzati dalle Leghe professionistiche, nonché dalla Lega Nazionale Dilettanti limitatamente ai livelli nazionali e regionali, sono nominati i Giudici sportivi unici ovvero, se ne ricorre la necessità, Collegi di Giudici sportivi composti di tre membri.
Le Commissioni Disciplinari, nominate per un biennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.
Le funzioni inquirenti e requirenti sono attribuite, rispettivamente, all’Ufficio Indagini e all’Ufficio della Procura federale. Entrambi gli Uffici sono nominati per un biennio dal Presidente federale, di intesa con i Vice-Presidenti e sentito il Consiglio federale.
L’Ufficio Indagini e l’Ufficio della Procura federale, i quali possono articolarsi al loro interno in Sezioni e in Uffici regionali, devono svolgere le loro funzioni secondo criteri di massima celerità, di economicità e di prossimità territoriale. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale. L’Ufficio della Procura federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.
Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.
Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte Federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia, riabilitazione o commutazione di sanzioni sportive.
Art. 31
16.1. Commissione d’appello federale
La Commissione d’appello federale (C.A.F.) è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altresì nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
La C.A.F., nominata dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti.
La C.A.F. è articolata in due sezioni, rispettivamente con competenza prevalente ma non esclusiva, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e per quelle organizzate dalle Leghe professionistiche, le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all’inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale su proposta del Primo Presidente della C.A.F. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sotto sezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F.
Il primo Presidente della C.A.F. può disporre che la C.A.F. si pronunci a sezioni unite, nella sede indicata dallo stesso Presidente, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio, nonché nei giudizi disciplinari a carico dei dirigenti federali.
ART. 32
Corte federale
La Corte Federale, composta dal Presidente e da otto componenti, è la massima autorità di garanzia nell’ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio.
2. Il Presidente della Corte Federale è eletto dall’Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.
3.
Gli otto componenti sono nominati, su proposta del Presidente Federale, dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata. Al componente più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età viene attribuita la qualifica di Vice-Presidente.4. I Giudici della Corte Federale debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi: siano magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio.
5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale.
6. La Corte federale, anche d’ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica. sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.
La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilità; dirime, anche d’ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento.
Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d’ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall’A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell’A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
Art. 33
16.2. Revisione dello Statuto
Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l’Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna componente tecnica.
Le nuove norme statutarie, deliberate dall’Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all’esaurimento della procedura d’approvazione prevista dalla legislazione vigente.
(i) ART. 34
Scioglimento della F.I.G.C.
Lo scioglimento della F.I.G.C. è deliberato all’unanimità dall’Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della Federazione è devoluto al C.O.N.I. o ad altri organismi indicati dal C.O.N.I..
Possono chiedere la convocazione di un’ Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della F.I.G.C. un numero di società o associazioni pari almeno ai quattro quinti di tutte le società o associazioni affiliate alla Federazione
L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna componente tecnica.
NORME TRANSITORIE E FINALI
L’art. 26, comma 5, non ha effetto retroattivo. Il computo dei mandati decorre dal quadriennio olimpico in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma statutaria.
II. Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, e in deroga agli articoli 8, 17 e 23, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l’Associazione italiana calciatori (A.I.C.) per gli atleti e l’Associazione italiana allenatori di calcio (A.I.A.C.) per i tecnici, le quali provvedono all’organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell’Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete.
III. Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, le Leghe professionistiche sono di diritto la "Lega Nazionale Professionisti", nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A e B, e la "Lega Professionisti serie C", nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie C. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell’Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della "Lega Nazionale Professionisti" e i voti spettanti ai Delegati della "Lega Professionisti Serie C" devono rappresentare rispettivamente il 17,5%. Nel Consiglio federale, i rappresentanti, ivi compresi i Presidenti, della "Lega Nazionale
Professionisti" e della "Lega Professionisti Serie C" sono rispettivamente quattro.
IV. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all’approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l’approvazione di cui all’art. 33, comma 2, nonché a fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.
INDICE
b) TITOLO I – LA FEDERAZIONE
(1) Art. 1 Definizione e Natura
Art. 2 Principi fondamentali
Art. 3 Funzioni della F.I.G.C.
Art. 4 Organizzazione della F.I.G.C.
Art. 5 Uffici della F.I.G.C.
Art. 6 Le Società
Art. 7 Le Leghe
Art. 8 Componenti Tecniche
Art. 9 Distribuzione delle Risorse
c) TITOLO II – LE FUNZIONI
FUNZIONI TECNICHE
(1) Art. 10 Ordinamento del giuoco, dei Campionati e delle Squadre Nazionali
Art. 11 Settore Tecnico
Art. 12 Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
Art. 13 Affiliazione e Tesseramento
Art. 14 Tutela medico-sportiva
FUNZIONI DI GESTIONE
Art. 15 Disciplina Contabile
Art. 16 Controlli sulle Società Professionistiche
d) TITOLO III – LA STRUTTURA
L’ASSEMBLEA
Art. 17 Composizione ed elezione dell’Assemblea
Art. 18 Convocazione dell’Assemblea
Art. 19 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Art. 20 Funzioni dell’Assemblea
IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI GESTIONE
(1) Art. 21 Presidente Federale e Vice-Presidenti
Art. 22 Comitato di Gestione
IL CONSIGLIO FEDERALE
Art. 23 Elezione e Composizione del Consiglio Federale
Art. 24 Funzioni del Consiglio Federale
Art. 25 Decadenza Organi Federali
CARICHE FEDERALI
Art. 26 Requisiti e incompatibilità
16.2.2. TITOLO IV – LE GARANZIE
(a) Art. 27 Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria
Art. 28 Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29 Arbitri
Art. 30 Ordinamento della Giustizia Sportiva
Art. 31 Commissione d’Appello Federale
Art. 32 Corte Federale
Art. 33 Revisione dello Statuto
Art. 34 Scioglimento della F.I.G.C.
NORME TRANSITORIE E FINALI