Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

 

COMITATO INTERREGIONALE

 

Via PO, 36 – 00198 ROMA (RM)

TEL. (06)8554251/2

 

FAX (06) 8414480

 

TELEX: (06) 620102

 

SITO INTERNET: www.interregionale.com

 

 

Stagione Sportiva 2000/2001

 

Comunicato Ufficiale N° 65 del 17/11/2000

 

 

La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 17 novembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, avv. Federico Vecchio, Componenti.

""

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 4.000.000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 50 del 31.10.2000 – Campionato Serie D).

 

La Commissione Disciplinare,

esaminato il reclamo proposto dalla Unione Sportiva Grosseto;

letti gli atti;

considerato che la Società reclamante ha dedotto in modo generico la eccessività della sanzione in relazione ai fatti enunciati nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo;

rilevato che i comportamenti tenuti dai sostenitori della U.S. Grosseto, quali emergono dagli atti ufficiali di gara, appaiono di particolare gravità anche perché tenuti nel corso di tutta la gara ed idonei addirittura a costringere l’arbitro a sospendere in tre occasioni l’incontro;

valutato che, alla luce delle suestese considerazioni, la sanzione irrogata appare congrua,

P.Q.M.

 

rigetta il reclamo proposto dalla Unione Sportiva Grosseto e dispone l’addebito della tassa non versata.

 

- 65/2 -

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. RIVOLI SECURITY CA’ AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASALE/RIVOLI DEL 21.10.2000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 17 del 25.10.2000 – Campionato Nazionale Juniores).

 

La Commissione Disciplinare,

 

constatato che non risulta che la Società reclamante abbia inviato alla controparte, contestualmente alla proposizione del reclamo, mediante raccomandata, copia dei motivi di reclamo, non risultando in atti la ricevuta comprovante tale invio, come previsto dall’articolo 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

rilevato che la mancata allegazione di tale ricevuta rende inammissibile il reclamo, precludendone l’esame ai sensi dell’articolo 23 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva,

 

P.Q.M.

 

dichiara l’inammissibilità del reclamo in epigrafe, con addebito della tassa in capo alla Società reclamante.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LUGO F. BARACCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LUGO/POGGESE DEL 21.10.2000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 17 del 25.10.2000 – Campionato Nazionale Juniores).

 

La Commissione Disciplinare,

 

constatato che non risulta che la Società reclamante abbia inviato alla controparte, contestualmente alla proposizione del reclamo, mediante raccomandata, copia dei motivi di reclamo, non risultando in atti la ricevuta comprovante tale invio, come previsto dall’articolo 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

rilevato che la mancata allegazione di tale ricevuta rende inammissibile il reclamo, precludendone l’esame ai sensi dell’articolo 23 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva,

 

P.Q.M.

 

dichiara l’inammissibilità del reclamo in epigrafe, con addebito della tassa in capo alla Società reclamante.

 

Il Presidente della C.D.

(dott. Ferdinando Fanfani) „„

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 17.11.2000

Il Segretario Il Presidente

Mauro De Angelis William Punghellini