Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

 

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Stagione Sportiva 2000/2001

 

 

Comunicato Ufficiale N° 76 del 01/12/2000

 

 

La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 1° dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, avv. Federico Vecchio, Componenti.

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RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. RUGGIERO DI LAURIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER CINQUE GARE E L’AMMENDA DI LIRE 3.000.000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 50 del 31.10.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo in epigrafe;

rilevato che le considerazioni della reclamante sono tutte relative all’episodio dell’inseguimento della terna arbitrale al termine della gara da parte dei tifosi locali, protrattasi per circa 25 Km, e che pertanto deve ritenersi che la Società non abbia inteso contestare i fatti attribuiti ai propri sostenitori all’interno del campo di giuoco descritti nel rapporto arbitrale;

considerato che in riferimento all’episodio dell’inseguimento, dagli atti ufficiali emerge incontestabilmente che l’autovettura della terna arbitrale, è stata inseguita per circa 25 Km, da un autoveicolo Fiat UNO di colore bianco con all’interno tifosi della Società reclamante, che in più occasioni cercavano di bloccare l’autovettura degli ufficiali di gara con manovre azzardate e pericolose;

 

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rilevato che ai rapporti arbitrali è conferita fede probatoria privilegiata ex articolo 25 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così cime ivi descritti;

che in relazione alle modalità di svolgimento di tutti i fatti in oggetto, sanzione congrua appare quella della squalifica del campo di giuoco per tre gare e dell’ammenda di lire 3.000.000, così riducendo le sanzioni del Giudice Sportivo,

 

P.Q.M.

 

in accoglimento del reclamo riduce la squalifica del campo di giuoco della Società reclamante in tre gare e conferma l’ammenda di lire 3.000.000. Nulla per la tassa non versata.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PATERNO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001 AI MASSAGGIATORI DI FEDE GIOVANNI E DISPENZIERI PIETRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 60 del 14.11.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore della reclamante, osserva:

il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe in seguito a gravi incidenti avvenuti durante e dopo la gara Paternò/Milazzo del 12.11.2000. Ai due tesserati, medico e massaggiatore del Paternò, viene addebitata di aver partecipato ad un tentativo di aggressione nei confronti della terna arbitrale avvenuta a fine gara;

propone reclamo il Paternò sostenendo genericamente che i fatti sarebbero avvenuti con modalità diverse da quelle narrate nel rapporto arbitrale, e che nessuna aggressione sarebbe mai avvenuta e che i due tesserati non si sarebbero neppure mai avvicinati all’arbitro. A riprova di ciò chiede che vengano acquisiti supplementi di rapporto e che venga introdotta la prova televisiva mediante visione di un filmato realizzato da una emittente locale;

ai sensi dell’articolo 25 comma 1 il rapporto arbitrale è atto a fede privilegiata. Pertanto i fatti ivi narrati con estrema precisione devono darsi per accertati. Peraltro il reclamo proposto dall’A.S. Paternò si limita ad una generica ed ostinata negativa senza neppure chiedere una riduzione della sanzione bensì chiedendo solo il radicale annullamento. Non vi sono motivi per richiedere supplementi di rapporto che si appalesa estremamente dettagliato.

ai sensi dell’articolo 25 comma 1 ultima parte la prova televisiva è ammissibile solo qualora possa dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso, soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l’infrazione. Pertanto nella fattispecie non può essere ammessa sia perché non riguarda calciatori ammoniti o espulsi, sia perché il reclamo non lamenta uno scambio di persona ma sostiene un diverso svolgimento dei fatti;

 

 

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la gravità degli episodi contestati rende la sanzione irrogata congrua. Essa va pertanto integralmente confermata,

P.Q.M.

 

respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRTUS CASTELFRANCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORINI CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 22.11.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo in epigrafe;

rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale, da cui si evince che il Morini, a gioco in svolgimento e con la palla lontana, colpiva con una gomitata al volto un avversario, senza procurargli danni fisici;

ritenuto che in virtù dell’articolo 25 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva agli atti ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve darsi atto che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti;

atteso che, in relazione al comportamento tenuto dal Morini, la sanzione di tre giornate di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata,

P.Q.M.

 

rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della relativa tassa in capo alla reclamante.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. RIVOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RENZI PIERGIORGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 22.11.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:

il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di tre gare al calciatore Renzi perché a fine gara correva verso l’arbitro ed un suo assistente con atteggiamento minaccioso, indirizzando loro espressioni offensive. Successivamente entrava nello spogliatoio sbattendo la porta. Sanzione determinata anche in relazione alla qualifica di capitano.

 

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Propone reclamo l’A.C. Rivoli ammettendo i fatti contestato ma chiedendo una riduzione della sanzione.

La sanzione irrogata appare congrua alla entità dei fatti contestati, anche in relazione alla qualifica di capitano della squadra. Va peraltro integralmente confermata,

 

P.Q.M.

 

respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARBABELLA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 22.11.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo proposto dalla U.S. Bojano;

esaminati gli atti del procedimento;

considerato che nel predetto reclamo non si contestano i fatti, ma si chiede solo la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo;

ritenuto che la squalifica per due gare effettive irrogate al calciatore Barbabella Francesco appare sanzione congrua ed adeguata al fatto commesso,

P.Q.M.

 

respinge il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo. La tassa va addebitata sul conto della Società reclamante.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 AL CALCIATORE GRANDE SANDRO, LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 AL CALCIATORE WILLIAMS BARTOLOMEU DOS SANTOS E LA SQUALIFICA FINO AL 6.12.2000 AL CALCIATORE BOCCHINO LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 14 del 17.11.2000 – Coppa Italia Dilettanti).

La Commissione Disciplinare,

visti gli atti, letto il reclamo, sentiti, nel corso della riunione del 1° dicembre c.a., la Frosinone Calcio S.r.l. nella persona del difensore dott. Carabellò, il calciatore Bartolomeu Dos Santos e l’arbitro dell’incontro Latina – Frosinone, Sig. Marco Zeno,

 

 

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OSSERVA

(i) I calciatori del Frosinone Grande, Bartolomeu Dos Santos e Bocchino sono stati squalificati dal Giudice Sportivo, in merito a fatti accaduti durante ed al termine dell’incontro Latina – Frosinone del 15 novembre u.s., rispettivamente sino al 31.12.01, 30.6.01 e 6.12.00.

Con reclamo ritualmente proposto la Frosinone Calcio S.r.l. ha chiesto a questa Commissione, "previa visione della prova televisiva allegata", di voler annullare le suddette sanzioni ovvero, in via subordinata, di stabilire una loro congrua riduzione. Il reclamo si fonda, sostanzialmente, sul presupposto di una non corretta ricostruzione dell’accaduto operata dal direttore di gara nei documenti ufficiali, soprattutto con riferimento all’addebito, mosso, per fatti diversi, nei confronti dei calciatori Grande e Bartolomeu Dos Santos, per aver questi avuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell’arbitro dell’incontro.

(ii) Preliminarmente, prima di passare all’esame delle risultanze istruttorie ed ai conseguenti provvedimenti, è bene evidenziare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con riferimento ai fatti posti a base dei provvedimenti sanzionatori oggi impugnati. Si tratta di circostanze particolarmente gravi (ingiurie, minacce, atti violenti, tentativi di aggressione) tutte rivolte in danno del direttore di gara, risultanti peraltro dai documenti ufficiali, rispetto alle quali le sanzioni inflitte e la loro misura risultano conformi alla gravità dell’accaduto.

(iii) Ebbene, è fondamentale considerare, ai fini della valutazione del reclamo proposto, che le risultanze dei documenti ufficiali di gara – le quali formano fonte di prova privilegiata ex art. 25 C.G.S. – sono state superate, nei passaggi più significativi ai fini che ci occupano, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Direttore di Gara, il quale dinanzi a questa C.D., confermando il contenuto del proprio rapporto, ha però precisato che:

con riferimento alla posizione del Grande: a) di non essere stato "spintonato più volte in maniera energica" ma di essere stato, viceversa, dallo stesso "urtato con il petto" essendosi "avvicinato per contestare l’accaduto" e che il calciatore "si era portato a contatto" con la persona del direttore di gara "senza usare le mani"; b) di non aver subito alcuna conseguenza a seguito dell’accaduto; c) di non aver subito minacce, se non limitatamente al "gesto" di rivolgere un ceffone in suo danno, ma solo ingiurie; d) di non essere certo che il calciatore fosse responsabile del danneggiamento di una delle due panchine poste sul campo per destinazione;

con riferimento alla posizione del Bartolomeu Dos Santos: "che i fatti … indicati come avvenuti (nel rapporto arbitrale, n.d.r.) sono rimasti allo stato potenziale", e che "in realtà non (è, n.d.r.) stato toccato dal calciatore".

Da quando riferito dal direttore di gara, risultano quindi venuti meno alcuni capisaldi del provvedimento impugnato (gli atti violenti ed il tentativo di aggressione per il Grande; gli atti violenti per il Bartolomeu) che portano alla necessità di rivedere, se non la natura delle sanzioni irrogate per due dei tre calciatori, certamente la loro misura.

(iv) In conseguenza di quanto sopra, questa C.D. ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta:

al calciatore Grande (per essere stato espulso dal terreno di gioco, per aver urtato l’arbitro con il petto e posto in essere comportamenti ingiuriosi nei confronti del medesimo) con l’irrogazione della squalifica sino al 31.12.00;

al calciatore Bartolomeu Dos Santos (per avere lo stesso ingiuriato, al termine dell’incontro, il direttore di gara) con l’irrogazione della squalifica sino al 6.12.00.

 

 

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confermando la sanzione inflitta in danno del calciatore Bocchino, rispetto al quale nulla di nuovo è emerso.

(v) Alla luce delle dichiarazione resa dinanzi a questa C.D. dal direttore di gara, rimane superata la necessità di pronunciarsi in merito all’istanza istruttoria avanzata dalla reclamante finalizzata ad ottenere la visione del materiale televisivo depositato agli atti.

 

P.Q.M.

 

in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone la riduzione della squalifica in danno del calciatore Sandro Grande sino al 31.12.00 e la riduzione della squalifica in danno del calciatore Williams Bartolomeu Dos Santos sino al 6.12.00; conferma in danno del calciatore Luca Bocchino la squalifica sino al 6.12.00.

Nulla per la tassa non versata.

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CANTAFIO ANTONIO (Presidente Comp. Vigor Lamezia S.r.l.) e VACCARO NICOLINO (tesserato Comp. Vigor Lamezia S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; MICHELI FIRMO (tesserato Comp. Vigor Lamezia S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ COMPRENSORIO VIGOR LAMEZIA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 NONCHE’ DELL’ART. 6 COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 62 n. 2 DELLE N.O.I.F. E 6 BIS COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 29/398PF/GF/en del 26.7.2000).

 

La Commissione Disciplinare,

 

il 26.7. 2000 (prot. 29/398PF/GF/en) il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare:

Cantafio Antonio, Presidente della Società Comprensorio Vigor Lamezia S.r.l.;

Micheli Firmo, tesserato della suddetta Società;

Vaccaro Nicolino, tesserato della suddetta Società;

la Società Comprensorio Vigor Lamezia S.r.l.;

 

per rispondere:

 

i primi tre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara sopra indicata, posto in essere i comportamenti antiregolamentari riportati nella parte motiva;

il Micheli Firmo, inoltre della violazione dell’art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere rilasciato ad organi di stampa una intervista, pubblicata il 14.2.2000 contenente giudizi lesivi dei comportamenti la terna arbitrale e degli Organi Federali;

la Società Comprensorio Vigor Lamezia S.r.l. della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai suoi tesserati; nonché della violazione di cui all’art. 6 comma 3, in relazione all’art. 62 n. 2 delle N.O.I.F. e 6 bis comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine

 

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ai fatti violenti, dai quali è derivato grave pericolo per la incolumità delle persone e gravi danni alle cose, posti in essere, dopo la gara dai propri sostenitori.

La Commissione Disciplinare, preso atto di quanto sopra, ritualmente avvisava i deferiti che la riunione per l’esame del deferimento era fissata al 29 settembre 2000, convocandoli con facoltà per le parti di chiedere di essere ascoltate.

All’udienza indicata, con la rappresentanza dell’avv. Sergio Vacirca per la Procura Federale, si presentava il deferito Micheli Firmo. Il difensore degli altri deferiti, Cantafio e Vaccaro, avv. Chiacchio, faceva pervenire una richiesta di rinvio per proprio impedimento per motivi professionali. l’avv. Vacirca non aderiva ed il Micheli Firmo si rimetteva alla decisione del Collegio.

La Commissione, ritenuto legittimo l’impedimento del difensore e constatato che non ricorrevano regioni di urgenza, accoglieva la richiesta difensiva e rinviava, per il prosieguo, alla successiva riunione del 20 ottobre 2000.

All’udienza del 20.10, risultavano presenti l’avv. Vacirca per la Procura Federale, l’avv. Chiacchio, quale difensore di Cantafio Antonio, Vaccaro Nicolino e la Società Vigor Lamezia nonché il sig. Micheli Firmo.

Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale affermava che il termine "tesserati", riportato al rigo 7° del punto 1) dell’atto di deferimento, doveva essere inteso come "sostenitori" e ne chiedeva la sostituzione in tal senso. In assenza di opposizione da parte degli altri presenti, la Commissione disponeva la correzione dell’errore materiale e di passare, senz’altro, all’esame del deferimento.

Le parti, che nel frattempo avevano fatto pervenire argomentate memorie difensive con allegati, ed il rappresentante della Procura Federale concludevano come da verbale.

In particolare, l’avv. Chiacchio si riportava alla memoria prodotta e, in replica, insisteva che nessuno aveva riconosciuto il Cantafio circa i fatti violenti ed il solo addebito che poteva essere mosso al proprio raccomandato era la "manata" nei confronti del Pitino.

Conseguentemente chiedeva l’assoluzione del Cantafio e del Vaccaro o, in subordine, l’irrogazione di una mite sanzione. Inoltre, di sollevare la Società Vigor Lamezia da ogni addebito.

Il Micheli Firmo, a sua volta, riportandosi integralmente alla memoria prodotta, ribadiva, in primo luogo, l’eccezione proposta sulla incompetenza di questa Commissione a giudicarlo, rivendicando la propria qualifica di Dirigente Federale; protestava la propria totale estraneità ai fatti contestati e chiedeva che, in ogni caso, la Commissione disponesse l’esame di numerosi testimoni a discarico, i cui nomi e circostanze sono elencati nel verbale. Dichiarava che, in occasione della gara, non indossava la divisa sociale perché data, in precedenza, al calciatore Gianluca Moretti, che ne era privo; produceva una sua foto a colori per dimostrare il suo abituale, diverso abbigliamento adottato "per scaramanzia" in occasione delle gare ufficiali; produceva, infine, una audio-cassetta relativa alla intervista concessa al "Quotidiano della Calabria", oggetto di contestazione e, rispondendo a precisa domanda della Commissione, dichiarava di non aver proposto denuncia né chiesto rettifica al giornalista che aveva raccolto le sue dichiarazioni dopo la gara Vigor Lamezia/Ragusa. Produceva anche una dichiarazione del sopra citato calciatore Moretti e copia di sentenze della Corte Federale.

Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti con conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni:

 

Cantafio Antonio, inibizione per anni due;

Vaccaro Nicolino, inibizione per anni uno;

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Micheli Firmo, inibizione per anni uno;

Società Comprensorio Vigor Lamezia, ammenda di lire 3.000.000.

 

In via subordinata, l’avv. Vacirca chiedeva l’espletamento di ulteriori indagini sulla base di quanto prodotto dal deferito Micheli in udienza.

La Commissione Disciplinare, valutati tutti gli elementi emergenti dal ponderoso fascicolo, adotta le seguenti decisioni.

Deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di incompetenza proposta dal Micheli Firmo.

Il deferito non riveste, ad avviso di questa Commissione, la qualifica di dirigente Federale e, pertanto, può e deve essere giudicato in questa sede.

L’articolo 10 comma 1 delle N.O.I.F., infatti, definisce Dirigenti Federali "coloro che, con funzioni non retribuite, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, ci controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali".

Dalla lettera della norma deriva, in modo inequivocabile, che la qualifica di Consigliere Nazionale dell’A.I.A.C., rivestita dal Micheli, non attribuisce al medesimo quella di Dirigente Federale, riservata, invece, a coloro i quali fanno parte di collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) non rientra in alcuna di tali categorie tassativamente indicate nel disposto del citato articolo e, quindi, i dirigenti e componenti di tale associazione, pur nominati dal Presidente Federale, non rivestono la qualifica invocata dal Micheli.

Lo stesso dicasi per la "Commissione paritetica prevista dagli accordi collettivi con l’A.I.C. e l’A.I.A.C.", trattandosi di organo previsto dagli accordi collettivi con la partecipazione di "membri in rappresentanza di organi federali" e membri in rappresentanza di associazioni di categorie che non possiedono, per le ragioni sopra esposte, i requisiti per poter essere definiti "Dirigenti Federali".

Egualmente da respingere è l’altra richiesta avanzata dal Micheli di integrazione dell’attività istruttoria attraverso l’eventuale esame dei numerosi testimoni a discarico indicati a verbale. Questa Commissione Disciplinare, sul punto, ritiene di avere a disposizione abbondanti elementi di giudizio desumibili dall’accurata indagine svolta dall’Ufficio preposto.

Infine, appaiono inutilizzabili sia la foto a colori rappresentante il Micheli che la audio-cassetta prodotte dal deferito, in quanto trattasi di "documenti" non idonei a rappresentare elementi di prova perché sforniti di data e riferimenti certi e, in ogni caso, seriamente contrastati da numerosi e qualificati elementi di segno contrario.

Ciò premesso, questa Commissione Disciplinare ritiene che dall’accurato esame degli atti emerga senza dubbio la responsabilità dei deferiti per tutti i capi d’incolpazione ad eccezione, per quanto riguarda il Cantafio Antonio, per l’episodio relativo all’aggressione nei confronti del calciatore Di Raimondo Giorgio per il quale non appare raggiunta la prova sicura dell’effettiva partecipazione materiale del deferito al fatto.

Passando all’esame delle singole posizioni, la Commissione osserva:

 

Cantafio Antonio:

da molteplici testimonianze raccolte dall’Ufficio Indagini (Pitino Marcello, Rodilosso Umberto, Nicolini Fausto, Cappello Natale, Di Stefano Emanuele, Pizzo Sebastiano, Di Raimondo Giorgio, Anselmo Dario, Chisena Leonardo, Ferrari Vincenzo, Campailla Giovanni, tutti, ad

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eccezione del Pizzo, tesserati del Ragusa, nonché dalle parziali ammissioni degli stessi Micheli Firmo e Vaccaro Nicolino, tesserati della Vigor Lamezia risulta che prima, durante e dopo la gara il deferito ha rivolto ai dirigenti accompagnatori del Ragusa reiterati insulti e minacce accusandoli apertamente - ed immotivatamente – di aver agevolato la vittoria dell’Igea Virtus nella precedente gara disputata dal Ragusa e persa per 0-4. Risulta inoltre che il Cantafio aveva anche tenuto una condotta violenta concretizzatasi nell’aggressione ai danni del dirigente del Ragusa, Pitino Marcello, colpito ad una mano con conseguente caduta del telefono cellulare che il Pitino stesso stava usando. Infine, col proprio comportamento antiregolamentare, comprovato anche dai rapporti arbitrali, sicuramente suscitava e provocava la violenta reazione di alcuni sostenitori della propria Società i quali, al termine della gara, entravano nell’area adibita a parcheggio ed arrecavano significativi danni al pulman della Società ospitata ed all’autovettura del dirigente del Ragusa, Pitino Marcello. Nessuno invece lo ha riconosciuto tra gli aggressori del Di Raimondo Stefano, pur essendo il Cantafio persona nota;

 

Vaccaro Nicolino e Micheli Firmo:

numerosi Testi (Di Raimondo Giorgio, Cappello Natale, Di Stefano Emanuele, Ferrari Vincenzo, Campailla Giovanni) hanno confermato l’aggressione subita dai calciatori della Società ospitata ad opera di dirigenti del Vigor Lamezia che indossavano la divisa sociale, tra i quali venivano riconosciuti il Vaccaro Nicolino ed il Micheli Firmo, indicato come D.G. del Vigor Lamezia. Il Micheli, tra l’altro, veniva identificato anche a causa delle sue inequivocabili caratteristiche fisiche: altezza e baffi.

 

Micheli Firmo, inoltre,

deve rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rilasciato, al termine della gara, un’intervista al "Quotidiano della Calabria", nel corso della quale attribuiva alla terna arbitrale la responsabilità degli incidenti accaduti e rivolgeva infondate accuse agli Organi federali in ordine alla designazione degli arbitri.

Il deferito ha sostanzialmente ammesso, davanti all’Ufficio Indagini, la fondatezza dell’addebito, giustificandosi con il particolare stato d’animo, per quanto precedentemente accaduto, in cui versava al momento dell’intervista. Il Micheli ha poi affermato in udienza, che il testo dell’articolo non corrispondeva a quanto da lui dichiarato. Ma ha anche ammesso di non aver assunto iniziative legali nei confronti dell’intervistatore e di non aver mai chiesto la rettifica.

Egli va ritenuto responsabile, quindi, dell’addebito mossogli per il contenuto oggettivamente lesivo delle dichiarazioni rilasciate, per l’iniziale ammissione del fatto e per non aver, almeno successivamente, avendone tempo e possibilità, posto "rimedio" alla pubblicazione di un articolo ritenuto poi "infedele" rispetto alle sue pretese, vere affermazioni.

 

Società Comprensorio Vigor Lamezia

Da quanto precedentemente motivato, discende l’affermazione della responsabilità diretta ed oggettiva della Società deferita per l’accertata responsabilità del proprio Presidente e dei propri tesserati in relazione agli addebiti loro contestati nonché per la violazione di cui all’articolo 6, comma 3, in relazione all’articolo 62 n. 2 delle N.O.I.F. e articolo 6 bis comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai fatti violenti verificatisi ad opera dei propri sostenitori, dai quali è derivato grave pericolo per l’incolumità delle persone e gravi danni alle cose.

 

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Peraltro, la presente decisione non può essere condizionata dalla sanzione già irrogata alla Società dal Giudice Sportivo riguardando fatti diversi,

 

P.Q.M.

 

in accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale, irroga:

 

a Cantafio Antonio l’inibizione per un anno e sei mesi;

a Micheli Firmo l’inibizione per un anno;

a Vaccaro Nicolino l’inibizione per otto mesi;

alla Società Comprensorio Vigor Lamezia S.r.l. l’ammenda di lire 3.000.000 (tremilioni).

 

 

Il Presidente della C.D.

(dott. Ferdinando Fanfani) „„

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 2000.

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 01.12.2000

 

Il Segretario Il Presidente

Mauro De Angelis William Punghellini