Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

 

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Stagione Sportiva 2000/2001

 

Comunicato Ufficiale N° 80 del 07.12.2000

 

 

La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 7 dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

 

Collegio composto dai Sigg.ri: Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti.

 

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RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO GORIZIA CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 2.500.000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 15.11.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

 

visti gli atti;

letto il reclamo proposto dalla Pro Gorizia Calcio S.r.l. con il quale si contesta che possano essere state rivolte espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’A.A. che operava sul lato gradinata (essendo detto lato dell’impianto inagibile) e che alcuni sostenitori possano aver tentato di scavalcare la rete di protezione (avendo effettuato tale tentativo solo un ragazzo subito dissuaso);

ritenuto che tale versione dei fatti non risulta in alcun modo comprovata e comunque si pone in palese contrasto con i rapporti della terna arbitrale che godono di fede privilegiata ai sensi dell’articolo 25, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

considerato che la motivazione del Giudice Sportivo ("alcuni sostenitori, tentavano di scavalcare la rete di recinzione, con il chiaro intento di aggredire la terna arbitrale") non appare sorretta dai contenuti del rapporto del primo A.A. che assume che gli stessi sostenitori tentavano di scavalcare la rete "al fine di potermi prendere e picchiare" ma che assume tutto ciò soltanto a livello di sensazione senza comprovare in alcun modo tale volontà da parte dei sostenitori;

 

 

 

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valutato che tale parte di motivazione andrà pertanto depennata dalla decisione del Giudice Sportivo ma che la sanzione irrogata appare ugualmente congrua in considerazione del fatto che i comportamenti imputati sono tutti di particolare gravità (espressioni offensive e minacciose in più occasioni, lancio di sputi, tentativo di scavalcare la rete di recinzione),

 

P.Q.M.

 

rigetta il reclamo proposto dalla Pro Gorizia Calcio S.r.l. e dispone l’addebito della tassa non versata.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA INTERNAPOLI/VIRIBUS UNITIS DEL 21.10.2000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 25.10.2000 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

rilevato che la Società Pol. Viribus Unitis dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 2.11.2000, copia degli atti relativi alla gara Internapoli/Viribus Unitis del 21.10.2000 – Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 25.10.2000;

visto l’articolo 23, commi 9 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva,

 

P.Q.M.

 

dichiara non luogo a procedere e dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MAZZAFERRO ANDREA (tesserato S.S. Monturanese) NELLA GARA TERRACINA/MONTURANESE DEL 19.11.2000 (Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

premesso in fatto che il reclamo proposto dalla Società reclamante si fonda sulla pretesa posizione irregolare di calciatore della squadra avversaria;

rilevato che, l’applicabilità dell’articolo 37, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva – che prevede appunto la competenza della Commissione Disciplinare per i reclami avverso la posizione di tesserati, partecipanti alla gara – deve intendersi limitata all’ambito Regionale ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, come è possibile rilevare dal Titolo VIII. del Codice di Giustizia Sportiva sotto il quale la norma si colloca;

ritenuto conseguentemente che per i Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti la norma non è applicabile, dovendosi intendere riferita alle sole Commissioni Disciplinari dei Comitati Regionali, e che conseguentemente riacquista vigore nella fattispecie la norma generale dell’articolo 18, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva che devolve alla

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cognizione del Giudice Sportivo i reclami sulla posizione irregolare del calciatori partecipanti;

ritenuto quindi che deve dichiararsi l’incompetenza della Commissione con conseguente rimessione degli atti al Giudice Sportivo competente, come da dispositivo,

 

P.Q.M.

 

visti gli articoli 18, comma 4 e 37, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, dichiara la propria incompetenza a conoscere del reclamo e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo competente.

Il Presidente della C.D.

(dott. Ferdinando Fanfani)

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Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 07 dicembre 2000.

 

 

Il Segretario Il Presidente

Mauro De Angelis William Punghellini