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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti |
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COMITATO INTERREGIONALE |
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VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM) |
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TEL. (06)8554251/2 |
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FAX: (06)8414480 |
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SITO INTERNET: www.interregionale.com
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Stagione Sportiva 2001/2002 |
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Comunicato Ufficiale N° 29 del 05/09/2001 |
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Si riporta di seguito, il testo integrale del seguente Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.:
C.U. n. 33 pubblicato il 21 agosto 2001
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
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COMUNICATO UFFICIALE N. 33
NORMATIVA ANTIDOPING
Si pubblica il Regolamento dell’Attività Antidoping nel testo recepito dal Commissario Straordinario con delibera n. 107 del 27 luglio 2001 ed approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI con delibera n. 678 del 31 luglio 2001.
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2001
IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Guglielmo Petrosino dott. Giovanni Petrucci
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Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 5 settembre 2001
Il Segretario Il Presidente
Mauro de Angelis William Punghellini
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ ANTIDOPING
PREAMBOLO
Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
Vista la Legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
Visto il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l’adozione di misure di prevenzione e repressione del doping;
Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;
Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Definizione del doping nello sport
1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.
Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
E' altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.
4. L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla F.I.G.C..
5. L’elenco formulato dal CIO, di cui al precedente comma 1 lettera c), relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La F.I.G.C. provvederà agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati.
TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING
ART. 2
Commissione Antidoping
1. E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.
2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:
elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli Organi del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate;
procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;
esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
dispone i controlli fuori competizione e/o a sorpresa richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.
3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla F.I.G.C., da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.
4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini.
5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della F.I.G.C.. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla F.I.G.C., tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La F.I.G.C. è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.
6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica.
7. La F.I.G.C. è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:
a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza;
c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno;
d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;
La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della F.I.G.C., determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della F.I.G.C. non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
9. La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.
10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alla F.I.G.C.. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l’espletamento di incombenze specifiche.
ART. 3
Commissione Scientifica Antidoping
1. E' istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione.
2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:
a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all’art. 1, comma 4 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata per il tramite della Commissione Federale Antidoping.
agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;
esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze degli Organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.
ART. 4
Ufficio di Procura Antidoping
1. L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità di tesserati alla F.I.G.C. che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento.
2. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l’istigazione, anche non accolta; l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie vietate .
3. L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori e da un Segretario.
4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla F.I.G.C. ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., avvalersi dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping.
L’Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini.
Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 di cui acquisisce conoscenza.
L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all’art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Art. 5
Comitato Etico
E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla attività antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.
Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato.
Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente regolamento.
Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e della conclusioni.
Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto.
Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.
Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l’altro, definiti i protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria competenza. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alla F.I.G.C..
Art. 6
Ufficio Coordinamento Attività Antidoping
(U.C.A.A.)
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’U.C.A.A.: coordina l’effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla F.I.G.C.; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente.
2. L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della F.I.G.C. ai sensi dei successivi articoli 10, 11 ed 12 del presente regolamento.
3. L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall’Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.
Art. 7
Federazione Medico Sportiva Italiana
1. L’effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori competizione, è svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la F.I.G.C., inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping.
Art. 8
Incompatibilità, durata e decadenza
L’incarico di Componente della Commissione Federale Antidoping e l’incarico di Rappresentante Antidoping federale sono incompatibili con incarichi o cariche rivestite in seno a Società sportive affiliate. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente della F.I.G.C. l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
I componenti degli Organismi antidoping della F.I.G.C. non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
3. I Componenti della Commissione Federale Antidoping e i Rappresentanti Antidoping federali sono nominati per un biennio e continuano ad esercitare le proprie funzioni in caso di decadenza del Consiglio Federale fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. Gli incarichi sono rinnovabili.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
ART. 9
Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping
1. La F.I.G.C. ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la FMSI dovrà comunicare all’U.C.A.A. il responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping.
2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.
3. Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.
4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.
5. L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.
6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:
a) il medico o il dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all’Ispettore Medico designato dalla FMSI, le eventuali notifiche individuali, se previste nell’elenco delle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" in vigore, di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.
b) nel locale adibito al controllo antidoping, il Rappresentante Antidoping federale procede alla designazione per sorteggio degli atleti che devono essere sottoposti a prelievo e provvede poi alla comunicazione agli stessi di tale designazione, secondo quanto previsto nell’Appendice "A" del presente Regolamento. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l’hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.
7. La presentazione degli atleti sorteggiati per il controllo antidoping deve avvenire presso il locale all’uopo predisposto, secondo quanto previsto nell’Appendice "A" del presente Regolamento. L’Ispettore Medico, d’intesa con il Rappresentante Antidoping federale, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.
8. Gli atleti identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.
Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.
Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.
9. Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante Antidoping Federale, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell’Ispettore Medico. L’atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo.
Una volta prodotto il campione, l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico travasa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. L’Ispettore Medico può, su richiesta dell’atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre.
11. L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
12. L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping, in un originale (destinato al Laboratorio Antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall’atleta, dall’Ispettore Medico, dal medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, dal dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della F.I.G.C, se presente, devono essere ordinate come segue:
a) l’originale non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;
b) la prima copia deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.G.C, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all’atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all’U.C.A.A.;
c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla F.I.G.C, sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.G.C, alla gara con la località e la data di svolgimento;
d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all’atleta, oppure al medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell’atleta controllato.
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal rappresentante della F.I.G.C., se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’U.C.A.A. ed alla F.I.G.C, a cura dell’Ispettore Medico; se presente il rappresentante federale, l’Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l’inoltro alla Commissione Antidoping della F.I.G.C. Solo la busta di cui al punto a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti atti a svelare l’identità degli atleti siano inseriti nel contenitore di trasporto.
13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.
14. L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare all’Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre.
16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche e nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’atleta e del Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall’Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall’atleta o dal Medico della società o dell’atleta (o dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.
17. L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla F.I.G.C.. L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica e verificatane l’integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della F.I.G.C e di un funzionario dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alle controanalisi si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 10. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.
18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
ART. 10
Adempimenti conseguenti ai casi di positività
1. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’U.C.A.A.
2. L’accertamento dell’identità dell’atleta risultato positivo avviene presso l’U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della F.I.G.C.
Ai fini dell’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della F.I.G.C. debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
3. Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della F.I.G.C., all’atleta ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.), all’Ufficio di Procura Antidoping nonchè alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. La F.I.G.C. verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento.
Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società di appartenenza, come previsto al successivo art. 12, comma 6 del presente regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale, l’Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. perché consenta alla Società di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo comma.
5. L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su richiesta dell’atleta interessato trasmessa all’U.C.A.A. entro dieci giorni dalla data di comunicazione della positività. L’U.C.A.A. concorda con la FMSI la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all’atleta con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall’U.C.A.A. anche al Presidente della F.I.G.C., ed alla Società di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l’atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. La Società di appartenenza potrà richiedere l’effettuazione delle controanalisi e/o essere rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’U.C.A.A.
6. All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della F.I.G.C. ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della F.I.G.C., all’atleta confermato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.) nonchè alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping.
7. Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.
8. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili.
9. L’atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento dell’Organo di Giustizia della F.I.G.C. , al quale l’atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante.
10. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito positivo delle analisi direttamente al CIO , alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A.
ART. 11
Procedimento disciplinare
L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione, l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione, comportano l’attivazione del procedimento di indagine e dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della F.I.G.C. . Nel caso in cui l’atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida della F.I.F.A. o della U.E.F.A., è fatto obbligo alla F.I.G.C. di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data notizia dell’esito del procedimento disciplinare instaurato dalla F.I.F.A. o dalla U.E.F.A. sulla cui base l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.
L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi di giustizia delle F.I.G.C. o della F.I.F.A. o della U.E.F.A nei casi di loro competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
2. Il Segretario Generale della F.I.G.C. dà attuazione ai provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla F.I.G.C. convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto, per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.
3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.
4. Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla F.I.G.C., procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla F.I.G.C., l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della F.I.G.C., all’U.C.A.A. L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.
La F.I.G.C., ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di giustizia federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.
ART. 12
Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono al Regolamento Antidoping della F.I.G.C. dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in essi contenute e assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
Nei confronti del tesserato alla F.I.G.C. che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.
3. All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.
4. Per i casi di positività al doping si applicano le sanzioni indicate al successivo articolo 13.
5. Le sanzioni indicate al successivo articolo 13 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.
6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della F.I.G.C. provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.
8. E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
9. Le sanzioni adottate da ciascuna Federazione sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalle medesime in materia di doping.
10. L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
ART. 13
Sanzioni
In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili sono le seguenti:
a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:
I) richiamo;
II) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
III) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;
IV) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi.
b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a):
I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
II) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un'eventuale modifica alla sanzione di due anni.
2. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:
a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:
I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste;
II) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto anni.
b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):
I) sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste;
II) multa fino ad un importo massimo all’equivalente in lire di 1.000.000 dollari USA;
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita).
La società di appartenenza sarà deferita dalla Procura Federale dinanzi ai competenti organi di giustizia federale, ai sensi dell’Articolo 12 comma 6 del presente Regolamento, se, nel corso di una stessa stagione sportiva, più di un calciatore tesserato della società risulta positivo ad un controllo antidoping ovvero se uno stesso calciatore risulta positivo per più di una volta.
La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei commi 1 e 2 del presente articolo.
In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo.
Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento.
Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione.
6. Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione.
7. Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione.
8. Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l'uso di steroidi anabolizzanti androgeni.
9. Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone.
10. La buona riuscita oppure il fallimento nell'uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E' sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping.
11. Nel caso in cui siano riscontrati:
l’uso di un agente mascherante;
una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;
il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;
un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure all'entourage dell'atleta;
una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un'azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa.
il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente regolamento.
Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettera a).
In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 14
Campo di applicazione
1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati presso la F.I.G.C.. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla F.I.F.A. o dalla U.E.F.A. e presso queste possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli "out of competition" nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.
ART. 15
Comunicazioni ai mezzi di informazione
L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla F.I.G.C. l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici.
APPENDICE "A" DEL REGOLAMENTO FEDERALE ANTIDOPING
ART. 1
Commissione Federale Antidoping
E’ istituita presso la sede federale, la Commissione Federale Antidoping composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da sei Componenti, tutti nominati, per un biennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti.
2. La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i Rappresentanti Antidoping federali che dovranno seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
3. La Commissione procederà a pianificare le gare in occasione delle quali dovrà essere effettuato il controllo antidoping secondo i criteri stabiliti nel programma annuale dei controlli antidoping, di cui all’articolo 9 comma 1 del Regolamento dell’attività antidoping.
4. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l’effettuazione di controlli antidoping in occasione di gare, tornei, allenamenti, raduni collegiali e quando sussistano particolari motivi. In tutti i casi la Commissione provvederà a darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I., che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori Medici.
Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping non obbligatori, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale Antidoping, sulla esecuzione dei prelievi dovrà essere mantenuto il segreto d’ufficio.
ART. 2
I Rappresentanti Antidoping federali
I Rappresentanti Antidoping federali vengono
nominati per un biennio dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti eletti, sentito il Consiglio Federale.I Rappresentanti Antidoping federali, in esito alle operazioni alle quali hanno partecipato redigono una apposita relazione (Allegato 1) e la trasmettono alla Commissione Federale Antidoping allegando :
- la copia delle distinte di gara presentate dalle due squadre;
- la copia delle notifiche di convocazione per il prelievo antidoping dei calciatori sorteggiati;
- le eventuali comunicazioni ricevute dalle Società in ordine ai Rappresentanti Ufficiali designati, ai sensi del successivo articolo 3, comma 7, lettera d)
le eventuali comunicazioni ricevute dai Rappresentanti Ufficiali delle squadre in merito ai giocatori che hanno subito un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione.
ART. 3
Sorteggio dei giocatori
da sottoporre a controllo antidoping ordinario
In ogni gara oggetto di controllo antidoping devono essere sottoposti al controllo due giocatori per ogni squadra, estratti a sorteggio dal Rappresentante Antidoping federale.
La presentazione della distinta di gara all’Arbitro da parte di una squadra, costituisce, ad ogni effetto, l’unica condizione per poter procedere alla esecuzione del controllo antidoping per i giocatori di quella squadra, indipendentemente dalla circostanza che, nei casi previsti dai Regolamenti F.I.G.C., la gara non abbia poi effettivamente inizio ovvero venga interrotta prima del termine regolamentare per qualsiasi circostanza.
Se la gara non ha inizio ovvero viene interrotta prima del termine del primo tempo, il sorteggio dei giocatori da sottoporre a controllo antidoping avverrà immediatamente dopo la decisione dell’Arbitro, secondo le norme di seguito riportate, per come applicabili alla circostanza.
Prima dell’inizio della gara, il Rappresentante Antidoping federale deve farsi consegnare dall’Arbitro una copia della distinta giocatori presentata dalle squadre all’Arbitro, controfirmata da quest’ultimo. In ogni caso se non vi è disponibilità della copia, il Rappresentante Antidoping federale ha pieno titolo per estrarre copia scritta, anche manuale, della distinta di cui sopra, facendo controfirmare tale atto dall’Arbitro.
In tutti i casi nei quali l’attività di controllo antidoping non è obbligatoria, il Rappresentante Antidoping federale, dopo aver acquisito le copie della distinta giocatori presso l’Arbitro, comunica ai Dirigenti Accompagnatori delle squadre che la gara è oggetto di controllo antidoping.
In ogni caso un’eventuale mancata comunicazione, dovuta a qualsivoglia motivo, nulla rileva in ordine al rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento da parte delle squadre partecipanti alla gara.
Il Rappresentante Antidoping federale predispone le attività di sorteggio nel locale antidoping:
verificando preliminarmente la rispondenza di tale locale ai requisiti di dotazione previsti nel presente Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla squadra ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario;
provvedendo a trascrivere su due serie di appositi cartoncini i numeri di maglia dei giocatori schierati dalle due squadre (Allegato 2); il Rappresentante Antidoping federale, se i cartoncini non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio;
verificando la disponibilità delle buste necessarie a contenere i cartoncini dei giocatori, sorteggiati e non (Allegato 3); il Rappresentante Antidoping federale, se le buste non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio;
ricevendo la comunicazione scritta da parte del Dirigente Accompagnatore della Squadra del nominativo del Tesserato della Società, se diverso dal predetto Dirigente Accompagnatore, che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra alle operazioni antidoping, potendo in ogni caso il Dirigente Accompagnatore sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato prima dell’inizio delle operazioni di prelievo .
Il Rappresentante Antidoping federale, se del caso, deve segnalare nella sua relazione alla Commissione Federale Antidoping gli eventuali interventi richiesti alla squadra ospitante per superare gli impedimenti riscontrati e gli esiti di questi ultimi;
Il sorteggio viene effettuato dal Rappresentante Antidoping federale nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gara nella sala antidoping.
Al sorteggio deve essere presente almeno il Rappresentate Ufficiale della squadra per la quale si procede al sorteggio, che deve comunicare per iscritto il nominativo di qualsiasi giocatore abbia subito, durante il primo tempo della gara, un infortunio tale da determinare la sua immediata ospedalizzazione
Al sorteggio può essere presente l’Ispettore Medico.
Il Rappresentante Antidoping federale ha comunque pieno titolo per autorizzare la presenza alle sole operazioni di sorteggio di altre persone, facendone poi menzione nella sua relazione.
Il sorteggio deve essere eseguito nella seguente maniera:
il Rappresentante Antidoping federale dispone su un tavolo i cartoncini recanti i numeri di maglia dei calciatori della squadra ospitata ed il Rappresentante Ufficiale di quest’ultima verifica la corrispondenza dei numeri a quelli riportati in distinta;
se, durante il primo tempo di gara, un giocatore schierato in formazione ha subito un infortunio serio, che ha reso necessario una immediata ospedalizzazione, il suo numero non viene incluso tra quelli predisposti per il sorteggio;
se, durante il primo tempo di gara, un giocatore è stato espulso o sostituito il suo numero rimane tra quelli da sorteggiare;
sotto osservazione diretta del Rappresentante Ufficiale della squadra, il Rappresentante Antidoping federale, ribalta sul dorso i cartoncini corrispondenti ai numeri di maglia dei giocatori che partecipano al sorteggio di modo che i numeri non siano più leggibili da parte di alcuno dei presenti;
il Rappresentante Antidoping federale muove, ripetutamente, i cartoncini sul tavolo allo scopo di garantire che non vi sia alcuna possibilità per i presenti di mantenere cognizione della disposizione iniziale dei cartoncini;
il Rappresentante Ufficiale della squadra sceglie in sequenza 4 dei cartoncini relativi alla propria squadra ed appone sui primi due la propria sigla, sul terzo la propria sigla e l’indicazione R1 e sul quarto la propria sigla e l’indicazione R2;
i quattro cartoncini sono immessi dal Rappresentante Antidoping federale direttamente nella apposita busta, senza che possano essere letti da nessuno;
la busta di cui alla lettera precedente viene chiusa dal Rappresentante Antidoping federale e firmata dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata sul bordo di chiusura. Su tale chiusura, ove possibile, deve essere apposta una copertura in nastro adesivo trasparente;
tutti gli altri cartoncini relativi ai giocatori non sorteggiati devono essere immessi dal Rappresentante Antidoping federale direttamente nella apposita busta, senza che siano letti da nessuno;
la busta di cui alla lettera precedente viene chiusa dal Rappresentante Antidoping federale e firmata dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata sul bordo di chiusura. Su tale chiusura, ove possibile, deve essere apposta una copertura in nastro adesivo trasparente.
Le operazioni indicate al punto precedente sono, di seguito, ripetute per la squadra ospitante.
La sequenza nelle operazioni di sorteggio tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.
Terminate le operazioni sopra descritte, tutte le buste sopraindicate vengono tenute in custodia dal Rappresentante Antidoping federale.
Nel caso di assenza del Rappresentante Antidoping federale, l’Ispettore Medico, dopo aver informato le Società e l’Arbitro, ha pieno titolo ad effettuare tutte le operazioni intestate al Rappresentante Antidoping federale nel presente Regolamento.
Se durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo il Rappresentante Ufficiale di una squadra non si presenta per l’effettuazione delle operazioni di sorteggio, il Rappresentante Antidoping federale, dopo il rientro delle squadre in campo, procede autonomamente a tali operazioni, alla presenza se possibile dell’Ispettore Medico. Il Rappresentante Antidoping federale deve segnalare nella sua relazione alla Commissione Federale Antidoping tale evenienza.
ART. 4
Comunicazione
dei giocatori sorteggiati per il controllo antidoping
Al 30’ del secondo tempo, il Rappresentante Antidoping federale, dopo aver fatto constatare ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre, se presenti, l’integrità delle buste contenenti i numeri dei calciatori sorteggiati e delle riserve delle due squadre, le apre.
Il Rappresentante Antidoping federale procede a quanto previsto alle lettere seguenti, per come applicabili, indipendentemente dalla presenza dei Rappresentanti Ufficiali delle due squadre, che in ogni caso é consentita.
Il Rappresentante Antidoping federale rilevati i numeri di maglia dei giocatori sorteggiati e dei numeri di riserva, compila le notifiche di convocazione al controllo antidoping (Allegato 4).
Il Rappresentante Antidoping federale si porta, intorno al 40’ del secondo tempo di gara, presso le panchine delle squadre e consegna ai Dirigenti Accompagnatori o ai Medici delle squadre la pertinente notifica di convocazione, facendo sottoscrivere da questi ultimi l’avvenuta ricezione della stessa.
ART. 5
Sostituzione dei giocatori sorteggiati
Se durante il secondo tempo di gara uno dei calciatori sorteggiati ha subito un infortunio serio, che abbia reso necessario una sua immediata ospedalizzazione, il giocatore viene sostituito con il primo dei giocatori di riserva (R1).
Se durante il secondo tempo di gara entrambi i giocatori sorteggiati hanno subito un infortunio serio, che abbia reso necessario una loro immediata ospedalizzazione, vengono sostituiti da entrambi i giocatori di riserva (R 1 ed R2).
Se le circostanze della gara portano ad una situazione di fatto per la quale non è possibile raggiungere per una squadra, utilizzando i 4 giocatori sorteggiati, il numero minimo previsto di 2 giocatori da sottoporre a controllo, al termine della gara viene effettuato un ulteriore sorteggio utilizzando i numeri residui contenuti nella pertinente busta.
ART. 6
Atti preliminari alle operazioni di prelievo
Nel locale antidoping possono accedere soltanto le persone di seguito indicate:
gli Ispettori Medici designati dalla F.M.S.I.;
il Rappresentante Antidoping federale;
il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’art. 4,comma 5 del regolamento Antidoping
in caso di controlli a sorpresa, l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI
un Medico tesserato per ciascuna delle due Società;
i Rappresentanti Ufficiali delle due Società;
i giocatori che si devono sottoporre al controllo antidoping.
Prima di iniziare le operazioni di prelievo antidoping:
il Rappresentante Ufficiale della squadra comunica per iscritto al Rappresentante Antidoping federale il nominativo di qualsiasi giocatore abbia subito, durante il secondo tempo della gara, un infortunio tale da determinare la sua immediata ospedalizzazione;
il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata constata l’integrità della busta contenente i numeri dei calciatori della propria squadra non sorteggiati per il controllo antidoping;
il Rappresentante Antidoping federale apre la busta contenente i numeri dei calciatori della squadra ospitata non sorteggiati per il controllo antidoping e fa constatare al Rappresentante Ufficiale della squadra che i numeri contenuti in tale busta consentono di dimostrare che i nominativi dei giocatori della squadra che devono sottoporsi al prelievo antidoping e delle loro riserve R1 e R2, comunicati con il modulo di notifica, sono quelli effettivamente sorteggiati durante l’intervallo, senza possibilità di contestazione alcuna;
se ricorre il caso previsto al punto 3 del precedente articolo, il Rappresentante Antidoping federale procede con un nuovo sorteggio alla sostituzione dei giocatori legittimamente impossibilitati a sottoporsi al controllo antidoping, ma prima di eseguire tale sorteggio integrativo, il Rappresentante Antidoping federale elimina tra i numeri residui con i quali fare il sorteggio tutti quelli relativi ai giocatori che, comunque, abbiano subito un infortunio serio durante il secondo tempo di gara, tale da rendere necessario una loro immediata ospedalizzazione;
al termine delle operazioni di cui alle lettere precedenti, il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata appone sulla pertinente copia del modulo di notifica di convocazione al controllo antidoping in possesso del Rappresentante Antidoping federale la propria firma, con la quale attesta che l’intera procedura di sorteggio si è svolta in conformità con quanto riportato nella presente Appendice.
Le operazioni indicate alle lettere precedenti vengono di seguito ripetute per la squadra ospitante, ma tale sequenza può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.
Il Medico tesserato della Società ha piena facoltà di consegnare all’Ispettore Medico, ai sensi dell’Articolo 9 comma 12 lettera b) del Regolamento Antidoping, le dichiarazioni o le notifiche, per come applicabile, dei farmaci prescritti e/o somministrati ai calciatori della propria squadra che devono essere sottoposti al controllo antidoping come ad esempio dichiarazioni relative:
all’avvenuta somministrazione di farmaci appartenenti alle Classi di sostanze vietate in determinate condizioni, di cui all’Elenco in vigore delle Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti;
ad atti medici effettuati durante la gara;
all’intervenuto rispetto degli obblighi di comunicazioni e/o trasmissione di documentazione medica al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. esplicitamente previsti nel richiamato Elenco delle Classi di sostanze vietate e pratiche doping in vigore.
Eseguita tale formalità, il Medico della Società può lasciare il locale antidoping se non riveste anche la qualifica di Rappresentante Ufficiale della squadra ai sensi del precedente Articolo 1.
ART. 7
Accesso dei giocatori alla sala antidoping
in occasione dei controlli antidoping ordinari
Per le gare nelle quali vengono effettuati i controlli antidoping ordinari, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 della presenta Appendice, i giocatori inseriti nella distinta di gara non possono allontanarsi per alcun motivo dagli spogliatoi, salvo i casi di ricovero urgente per infortunio, sino a quando i giocatori della squadra che devono sottoporsi al controllo antidoping non siano tutti confluiti nella sala antidoping.
Con la sottoscrizione da parte del Dirigente Accompagnatore o del Medico di squadra della parte del modulo di notifica di convocazione per il controllo antidoping, che rimane in possesso del Rappresentante Antidoping federale, gli stessi assumono la responsabilità di far accedere senza ritardo alcuno i giocatori sorteggiati direttamente nella sala antidoping subito dopo il termine della gara in tenuta di gioco, salvo i casi di seguito descritti:
se prima della notifica dei giocatori sorteggiati per il controllo antidoping uno di questi ultimi ha subito una espulsione ovvero è stato sostituito, alla notifica dell’avvenuto sorteggio del giocatore espulso o sostituito, il Dirigente Accompagnatore della squadra deve attivarsi per rintracciare il giocatore stesso e farlo accedere immediatamente presso la sala antidoping;
se dopo la notifica dei giocatori sorteggiati per il controllo antidoping, uno di questi ultimi subisce un’espulsione ovvero viene sostituito, il Dirigente Accompagnatore della squadra deve far accedere il giocatore immediatamente presso la sala antidoping.
Nel caso in cui deve darsi luogo ad un sorteggio suppletivo, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve porre in essere ogni azione per determinare la presentazione senza ritardo presso la sala antidoping del giocatore scelto.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Alla Commissione Federale Antidoping
Relazione del Rappresentante Antidoping federale, Sig. …………………………………………………….
sulle operazioni antidoping effettuate in riferimento alla gara: ..………………………………………………
disputata a : ……………………………………………………………. il …………………………………..
Ispettore Medico: ______________________________________________ TESS. N° _________________
Rappresentante Ufficiale delle Società per le operazioni antidoping:
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Medico delle Società, se diverso dal Rappresentante Ufficiale:
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Numeri di maglia dei giocatori sorteggiati per essere sottoposti al controllo antidoping :
Squadra : _________________________________ N° ____ / ____ / R1: ____ / R2: ____ Altri: ____/____
Squadra : _________________________________ N° ____ / ____ / R1: ____ / R2: ____ Altri: ____/____
Presentazione dei calciatori nella sala antidoping :
Squadra : _______________________________________________ Regolare / Non Regolare (vedi Note)
Squadra : _______________________________________________ Regolare / Non Regolare (vedi Note)
Attività di prelievo : ora di inizio _______________ ora di termine ______________
Note: _______________________________________________________________________
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Data : _______________ Firma : __________________________________________
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Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
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Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
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Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
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Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
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Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
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Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitante Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
Squadra ospitata Numero di maglia |
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
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NOTIFICA DI CONVOCAZIONE AL CONTROLLO ANTIDOPING |
Al Medico sociale o Dirigente accompagnatore della Società : ………………..………………
Gara : ………………………………………….…… del ………………………………………..
1 Nome del Giocatore : …………..……..…..…………… Nr. di maglia ……….……..
2 Nome del Giocatore : ………………....…..……………..Nr. di maglia ………….…..
R1 Nome del Giocatore : ………………....…………………Nr. di maglia ………….…..
R2 Nome del Giocatore : ……………..……………..………Nr. di maglia ……….……..
Medico sociale o Dirigente accompagnatore : …………………………………………..…..…..
(nome)
I giocatori indicati con i numeri 1 e 2 sono stati sorteggiati per essere sottoposti al controllo antidoping.
I giocatori indicati con R1 ed R2 sono stati sorteggiati come riserve per i casi previsti dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..
La S.V. è richiesto di far accedere i giocatori sopraindicati secondo le norme previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..
In ogni caso il rifiuto da parte dei giocatori a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..
Il Rappresentante Antidoping federale
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Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:
Il Medico sociale o Il Dirigente Accompagnatore
…………………………………… …………………………………
La procedura di sorteggio effettuata è stata regolare ?
Note : ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il Rappresentante Ufficiale della Società
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