Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

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Stagione Sportiva 2001/2002

Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001

La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 05 ottobre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; dott. Felicia Genovese, avv. Massimo Lotti, avv. Pietro Moscato, dott. Nicola Pannullo, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, avv. Federico Vecchio, Componenti.

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RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 5.000.000 (E 2.582,28) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.09.2001 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti;

esaminato il reclamo dell’U.S. Castrovillari Calcio con il quale è stato chiesto in via principale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo ed in via subordinata la riduzione della sanzione irrogata (ammenda di lire 5.000.000 e diffida);

ritenuto che la sanzione è stata irrogata perché sostenitori del Castrovillari in campo avverso si opponevano con violenza all’avversa tifoseria della Nuova Vibonese con l’uso di corpi contundenti ed inoltre perché l’arbitro, a seguito di quanto verificatosi, doveva sospendere la gara per circa 12 minuti (peraltro gli episodi di violenza verificatisi rendevano necessario l’intervento di autoambulanze a seguito delle lesioni riportate dai sostenitori);

valutato che tutto quanto rappresentato in sede di reclamo dall’U.S. Castrovillari, non essendo provvisto di alcun supporto probatorio, non può incidere sul rapporto arbitrale che gode ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva di fede privilegiata;

considerato però che una più attenta lettura dello stesso rapporto arbitrale e degli atti giunti all’esame di questa Commissione induce ad alcune considerazioni che qui di seguito si riportano: 1) non è stato tenuto in considerazione il fatto che il Castrovillari giocava in campo avverso e che aveva posto in essere in via preventiva una serie di adempimenti diretti a

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scongiurare ogni tipo di incidenti (comunicazione alle Forze dell’Ordine del numero di targa dei veicoli e del tipo degli stessi veicoli che avrebbero condotto i tifosi a Vibo Valenzia); 2) non è stato tenuto conto che la responsabilità dell’ordine pubblico competeva alla Società di casa (Nuova Vibonese) e che sugli incidenti verificatisi ha contribuito il numero esiguo di agenti di Polizia destinati a separare le opposte tifoserie nella tribuna dello stadio;

non può che ritenersi eccessiva la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000 e diffida che va comunque ridotta,

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio, riduce la sanzione irrogata alla sola ammenda di lire 4.000.000 (E 2.065,83). Nulla per la tassa non versata.

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE BRUNO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

visto il ricorso della Società U.S. Altamura Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica per quattro giornate del calciatore Bruno Antonio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001;

rilevato che le motivazioni poste a fondamento della richiesta di revoca della sanzione, riguardanti sostanzialmente una errata valutazione del comportamento del Bruno da parte del direttore di gara, non trovano riscontro nei documenti ufficiali;

ritenuto, invece, che dal rapporto arbitrale emerge con chiarezza che il comportamento del calciatore si è realizzato attraverso un tentativo di aggressione ed espressioni di minaccia e di offese, di cui non vi è smentita negli atti;

considerato che la sanzione irrogata è da ritenersi congrua in relazione alla gravità dei fatti,

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma la sanzione irrogata a Bruno Antonio; dispone l’addebito della tassa di reclamo.

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FORTIS JUVENTUS/AGLIANESE DEL 15.09.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 4 del 19.09.2001 – Campionato Nazionale Juniores "Trofeo A. Ricchieri").

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti del reclamo in epigrafe;

rilevato che dal rapporto arbitrale risulta che la Società Aglianese nel corso della gara in oggetto ha effettuato tra l’11° e il 27° minuto del secondo tempo n. 4 sostituzioni di calciatori, violando in tal modo il limite di 3 sostituzioni previsto dalle norme regolamentari;

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ritenuto che tale circostanza è stata ribadita dall’arbitro con supplemento di rapporto appositamente richiesto da questa Commissione e pervenuto in data odierna;

considerato che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti;

ritenuto che alla suesposta fattispecie l’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva ricollega la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2,

P.Q.M.

rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.

 

Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Massimo Lotti, avv. Pietro Moscato, dott. Nicola Pannullo, avv. Gianfranco Tobia, Componenti.

DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E ACCORDO L.N.D./A.I.A.C. (nota s.n. del 01.08.2001).

La Commissione Disciplinare,

a seguito di accoglimento parziale del ricorso proposto il 25.9.2000 dall'allenatore dell'U.S. Altamura, sig. Angelo Frappampina per contrasti sorti con il Presidente della predetta Società in merito alle modalità di risoluzione del rapporto, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31 marzo 2001, a mezzo Comunicato Ufficiale n. 6 ha deferito l'allenatore e la Società U.S. Altamura, innanzi a questa Commissione, "per aver pattuito il pagamento del premio di tesseramento in più di quattro rate e per aver pattuito una somma a titolo di rimborso spese in forma e misura non consentita dalle carte federali, tutto in violazione dell'art. 44 L.N.D. e accordo L.N.D./A.I.A.C.".

La Commissione Disciplinare,

rilevato che il contratto concluso, addì 8 agosto 2000 tra la U.S. Altamura e il sig. Frappampina prevedeva il pagamento della somma di Lit. 10.000.00 annuali, quale premio di tesseramento e Lit. 10.000.000 annuali, quale rimborso spese viaggi e trasferte da pagarsi in dieci rate mensili da Lit. 2.000.000 con scadenza al 30 di ogni mese, a decorrere dal 30 agosto 2000, accordo depositato dall' U.S. Altamura s. r. l. contestualmente alla richiesta di tesseramento presso il Comitato Interregionale;

preso atto che in atti vi è una ricevuta, datata 3 agosto 2000, a firma del Frappampina, successiva alla conclusione dell'accordo, per la somma di Lit. 5.000.000, come da a/c n.40487720 emesso in Altamura il 2 agosto 2000 da B.C.C. dell'Alta Murgia, da qualificarsi come acconto sull'importo globale pattuito, circostanza evidenziata anche dal Presidente della società nella lettera 7 dicembre 2000 indirizzata al Collegio arbitrale LND ; che, pertanto l'accordo economico tra le parti - prevedendo un compenso di Lit. 20.000.000 all'anno- non risulta violativo degli indirizzi

generali fissati dal Consiglio Direttivo della L.N.D., come da Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2000-2001, rientrante il compenso al di sotto dell'importo massimo di Lit. 22.000.000;

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rilevato che la pattuizione di una somma maggiore di quella consentita dalle norme federali non è provata e la contestazione - come prospettata nel deferimento, da parte del Collegio Arbitrale, è generica non essendo indicato l'importo globale dell'accordo economico e la somma asseritamente prevista in più rispetto al limite fissato dalle norme in questione, mentre è inconferente il richiamo all'art. 44 Reg. LND relativo alle inadempienze dei calciatori e degli allenatori ;

che, per converso, la pattuizione tra le parti di una rateizzazione dell'importo di Lit. 10.000.000 in 10 rate mensili, a decorrere dal 30 agosto 2000 è in contrasto con la previsione dell'art. 42, comma 2 Regolamento della L.N.D. secondo cui la rateizzazione non può superare le quattro scadenze per stagione sportiva sì che, accertata la violazione in materia gestionale ed economica, da parte dell'US Altamura in ordine alle modalità di corresponsione della somma pattuita, tenuto conto della lievità della condotta, va inflitta all'US. Altamura l'ammenda di Lit. 500.000,

P.Q.M.

riconosciuta all'US Altamura, in relazione ai capi contestati nel deferimento del Collegio Arbitrale presso la LND di cui sopra, la violazione dell'art. 42 del Regolamento della L.N.D.;

infligge

all'US. Altamura l'ammenda di Lit. 500.000 (E 258,22) per aver pattuito una rateizzazione del compenso all'allenatore dilettante Angelo Frappampina Stagione Sportiva 2000-2001 non consentita.

proscioglie

l'U S. Altamura S.r.l. dalle altre contestazioni di cui al deferimento.

Il Presidente

(dott. Ferdinando Fanfani)

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Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25 ottobre 2001.

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 05 ottobre 2001.

 

Il Segretario Il Presidente

Mauro De Angelis William Punghellini