Federazione Italiana Giuoco Calcio

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Stagione Sportiva 2001/2002

Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001

La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 12 ottobre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti; sig. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A.

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RECLAMO DELLA SOCIETA’ FANO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LEGNAGO/FANO DEL 02.09.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LEGNAGO/FANO DEL 02.09.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

visti gli atti;

letti i ricorsi del Fano Calcio e della A.C. Legnago Salus entrambi proposti avverso la stessa decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001 con riferimento alla gara svoltasi in data 2.9.2001 tra Legnago e Fano;

riuniti i ricorsi per evidente connessione tra gli stessi;

rilevato che, pur in presenza di un preannuncio di reclamo del Legnago Calcio, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 5.9.2001, sanzionava il Fano Calcio "perché propri sostenitori in campo avverso, nel secondo tempo, ed a seguito della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria si arrampicavano sulla rete di recinzione danneggiandola; nella circostanza lanciavano in campo numerose bottiglie di vetro

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una delle quali colpiva alla testa un calciatore avversario che veniva trasportato in ospedale. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati";

rilevato, altresì, che a seguito di esame del reclamo proposto dal Legnago Salus, il Giudice Sportivo, con nuova decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001, tornava ad esaminare gli atti di gara per valutarli sotto la diversa prospettazione formula dal Legnago Salus, rigettando il reclamo (ritenendo non sussistere nella fattispecie il clima di intimidazione e violenza rappresentato dalla Società reclamante ed assumendo trattarsi di un caso di esclusiva alterazione del potenziale atletico), convalidando conseguentemente il risultato della gara conseguito sul campo, ma applicando a titolo di sanzione a carico del Fano la penalizzazione di tre punti in classifica, dovendosi utilizzare la seconda parte del comma 1 dell’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

valutato che il ricorso del Legnago Salus viene a dimostrare che la situazione maturata a seguito del comportamento dei tifosi del Fano ha sicuramente influito sul regolare svolgimento della gara e che, costretto a sostituire il Legnago il calciatore Peretti colpito alla testa da una bottiglia, tutta la squadra ne avrebbe risentito dal punto di vista psicologico così da rendere inevitabile l’applicazione della prima parte dell’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

valutato che invece il ricorso del Fano tende a dimostrare che il Giudice Sportivo avrebbe sanzionato due volte gli stessi fatti violando così il principio generale del "ne bis in idem", sicchè la seconda decisione del Giudice Sportivo andrebbe annullata sul presupposto del passaggio in giudicato intervenuto dalla prima decisione del Giudice Sportivo;

valutato inoltre che la difesa del Fano ritiene inammissibile ed irricevibile il reclamo del Legnago ritenendo: A) che il comportamento dei sostenitori potrebbe essere preso in esame esclusivamente in base agli atti ufficiali di gara e non su reclamo di parte; B) che non sussisterebbe un interesse diretto del Legnago; C) che in fatto l’accertamento dell’alterazione del potenziale atletico del Legnago apparrebbe estremamente dubbio;

esclusa dagli atti del giudizio la memoria integrativa del Legnago datata 3.10.2001 ma pervenuta a questa Commissione in data 8.10.2001, per tardività;

ascoltati alla riunione del 12.10.2001 il Presidente del Fano assistito dal proprio difensore ed il Presidente del Legnago;

considerato che la decisione del Giudice Sportivo impugnata ha ritenuto correttamente in base al rapporto di gara (che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, lett. a1 del Codice di Giustizia Sportiva) che non si siano verificati fatti idonei a creare un particolare clima di intimidazione e violenza, non avendo portato la Società Legnago al suo esame alcun fatto nuovo di rilevante portata;

ritenuto che, venuta meno dunque questa particolare prospettazione dei fatti verificatisi, e dovendosi semplicemente esaminare gli stessi alla luce degli atti di gara, non può essere che considerata valida la valutazione effettuata in sede di prima decisione dal Giudice Sportivo (vedi decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 5.9.2001);

considerato che va quindi accolta l’eccezione pregiudiziale di "ne bis in idem" formulata dal Fano che, dopo aver accettato la prima pronuncia del Giudice Sportivo, ha sostenuto che non possa procedersi all’emissione di una nuova pronuncia sugli stessi fatti;

ritenuto che ogni altra eccezione del Fano non viene presa in considerazione visto l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dal Fano Calcio con conseguente annullamento della decisione del

 

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Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001 limitatamente al punto 3 (sanzione irrogata a carico del Fano di penalizzazione di tre punti in classifica).

Rigetta il ricorso proposto dal Legnago Salus.

Dispone l’addebito della tassa non versata dal Legnago Salus; nulla per la tassa non versata dal Fano Calcio:

 

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:

il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare il calciatore Sopranzetti Paolo perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto;

propone reclamo la U.S. Pool Industrie Civita Castellana chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al calciatore;

dagli atti di gara emerge che in effetti il Sopranzetti, rispondendo ad un analogo gesto di un calciatore della squadra avversaria, ha colpito quest’ultimo con una gomitata;

tale ricostruzione dei fatti, sostanzialmente non contestata dalla reclamante, appare adeguatamente sanzionata dalla decisione del Giudice Sportivo che va quindi confermata,

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONTEROTONDO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRATONI DANILO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo in epigrafe;

rilevato che le considerazioni della reclamante, secondo cui il Fratoni si sarebbe strattonato a vicenda con un calciatore avversario, senza riportare alcuna lesione dell’integrità fisica, appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto dell’A.A., da cui emerge che a gioco fermo il Fratoni colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto;

ritenuto che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1 agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come ivi descritti;

 

 

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considerato che la sanzione della squalifica per tre gare appare di congrua entità, e che pertanto il reclamo deve essere respinto,

P.Q.M.

rigetta il reclamo in epigrafe, con addebito della relativa tassa in capo alla Società reclamante.

Il Presidente

(dott. Ferdinando Fanfani)

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Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 12 ottobre 2001.

 

Il Segretario Il Presidente

Mauro De Angelis William Punghellini