Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
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Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 26 ottobre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, avv. Massimo Lotti, avv. Pietro Moscato, avv. Gianfranco Tobia, Componenti; sig. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A..
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPORESE GIULIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti;
esaminato il reclamo della S.S. Nuova Vibonese con il quale si contesta che le frasi profferite dal calciatore Giuliano Camporese fossero dirette all’arbitro, assumendo che le stesse erano dirette alla panchina della propria squadra ed in particolare al proprio tecnico;
ascoltato per chiarimenti l’arbitro Di Cintio che ha precisato che le espressioni offensive erano senza alcun dubbio rivolte alla sua persona;
ritenuta congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo avendo quest’ultimo punito non solo il comportamento offensivo tenuto dal calciatore ma anche l’espulsione dello stesso per doppia ammonizione,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla S.S. Nuova Vibonese e dispone l’addebito della tassa non versata.
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PASCUCCI CARLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore Pascucci Carlo perché a fine gara, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive;
la Pol. Albalonga ha proposto reclamo sostenendo che il fatto sarebbe stato causato dall’eccessivo nervosismo dovuto al clima della gara e che, comunque non sarebbe di eccessiva gravità. Chiede quindi la riduzione della sanzione;
dal rapporto arbitrale emerge che il Pascucci a fine gara ha profferito nei confronti dell’arbitro una frase gravemente ingiuriosa. La reclamante non contesta l’accusa e, comunque, il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’articolo 31 lett. a1). La sanzione irrogata appare quindi congrua ed il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELI ERNESTO (tesserato A.C. Boca Ba.Sca Galliera) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti esaminato il ricorso e ritenuto che:
la mera negazione dei fatti addebitati non supportata da alcuna censura in ordine ad una eventuale contraddittorietà e/o illogicità degli atti ufficiali recanti la versione contestata, non è idonea a vincere la fede privilegiata che assiste i richiamati atti ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva;
il ricorso proposto dal calciatore Micheli, limitandosi a tale mera negazione, risulta dunque del tutto infondato;
la misura della sanzione irrogata – oltre che non investita da specifici motivi di gravame – risulta peraltro assolutamente congrua al fatto – sputo in volto di un avversario – come sopra definitivamente accertato,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto, disponendo per l’effetto l’incameramento della tassa versata.
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SANCATALDESE C.N. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società Sancataldese C.N. dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 3.10.2001, copia degli atti relativi alla gara Sancataldese/Castrovillari del 16.9.2991 - Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001,
visto l’articolo 29 commi 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MEZZOLARA BUDRIO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NERI DANILO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società A.C. Mezzolara Budrio 2000 dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 21.9.2001, copia degli atti relativi alla gara S. Angelo/Mezzolara del 16.9.2991 - Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001,
visto l’articolo 29 commi 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TAVOLARA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLOSI PIETRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società S.S. Tavolara Calcio S.r.l. dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 8.10.2001, copia degli atti relativi alla gara Tavolara/Usmate del 30.9.2991 - Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3.10.2001,
visto l’articolo 29 commi 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
- 63/4 -
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; dott. Felicia Genovese, avv. Pietro Moscato, dotto Nicola Pannullo, dott. Giuseppe Patrone, avv. Federico Vecchio, Componenti; sig. Raimondo Catania, Rappresentante A.I.A..
DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE TROTTA ANDREA TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S. TERRACINA A(nota n. 419 del 27.09.2001)
La Commissione Disciplinare,
Con provvedimento 26.09.2001 (Proc. Ind. n. 73/01) l’Ufficio di Procura Antidoping deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore Andrea Trotta, tesserato per la Società A.S. Terracina, in quanto risultato positivo per la presenza di un rapporto alterato Testosterone/Epitestosterone a seguito del controllo a sorpresa effettuato dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I. al termine della gara Puteolana/Terracina svoltasi a Pozzuoli in data 05.03.2000, per violazione della norma prevista dall’allegato 1), comma 1), lettera b), punto III).
omissis
P.Q.M.
dichiara TROTTA Andrea, calciatore in forza alla A.S. Terracina, responsabile dell’accusa contestata ed applica allo stesso la sanzione di mesi quattro di sospensione da qualsiasi attività sportiva.
Si dispone la pubblicazione per estratto della presente decisione sul Comunicato Ufficiale in ossequio ai principi di tutela della privacy dando integrale comunicazione della motivazione della decisione solo alle parti processualmente interessate.
Il Presidente
(dott. Ferdinando Fanfani)
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Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 26 ottobre 2001.
Il Segretario Il Presidente
Mauro De Angelis William Punghellini