Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
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Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 16 novembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, dott. Felicia Genovese, avv. Massimo Lotti, avv. Pietro Moscato, dott. Nicola Pannullo, dott. Giuseppe Patrone, avv. Federico Vecchio, Componenti; sig. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A..
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 6.000.000 (E 3.098,74) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti relativi al reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante non contesta lo svolgimento dei fatti così come descritti nei rapporti degli ufficiali di gara, da cui si evince che un assistente arbitrale veniva attinto sul corpo da alcuni sputi provenienti da sostenitori locali, e che a fine gara si formava un assembramento ostile di tifosi del Montecchio che, oltre a ingiuriare e minacciare la terna arbitrale, li costringeva a rimanere all’interno degli spogliatoi per circa un’ora e mezza e ad allontanarsi dall’impianto a bordo di un’autovettura dei Carabinieri; sostenitori locali cercavano altresì di colpire l’auto degli ufficiali di gara fino al casello autostradale;
considerato pertanto che, anche ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, deve ritenersi che i fatti si siano affettivamente svolti così come descritti nei rapporti dell’arbitro e dell’assistente arbitrale;
ritenuto che, in ragione della modalità di svolgimento dei fatti, sanzione congrua appare quella irrogata dal Giudice Sportivo, che pertanto deve essere confermata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa già versata.
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SALA MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, esaminati gli atti, udito a chiarimento il direttore di gara, e rilevato che:
in sede di precisazione del proprio referto, il direttore di gara ha chiarito come il calciatore Sala sia venuto volontariamente a contato con l’avversario al fine di sottrargli il pallone, escludendo però che lo stesso Sala abbia avuto intenzione di colpire al volto, si ché tale ultima parte dell’azione deve ritenersi non intenzionale;
così meglio accertata la condotta del calciatore, pur non potendosene escludere in radice la natura violenta – attesa la volontarietà del relativo contatto – devesi tener conto, ai fini della graduazione della sanzione, sia della circostanza che il Sala mirava al recupero del pallone, sia della non intenzionalità del colpo al volto che è conseguito al contatto;
che sotto questo profilo la proposta impugnazione è dunque palesemente fondata, risultando la squalifica di due giornate di gara sanzione più adeguata al comportamento del calciatore,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Savona Calcio S.r.l. riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Sala Massimo. Nulla per la tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva quanto segue:
il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 67 del 7.11.2001, squalificava il campo di giuoco per due gare effettive nei confronti della S.r.l. Vigor Lamezia, perché sostenitori della citata Società, poco prima dell’inizio della gara Rossanese-Vigor Lamezia del 4.11.2001, in campo avverso, lanciavano numerosi sassi all’indirizzo dell’opposta tifoseria e, successivamente, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, due dei quali riportavano lesioni;
la Società Vigor Lamezia proponeva reclamo chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola gara, eventualmente con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria, evidenziando che i fatti si erano verificati in un contesto altamente provocatorio determinato dall’invito, reso pubblico attraverso volantini e notizie di stampa, effettuato dai tifosi rossanesi agli ultrà della stessa città di "tirar fuori gli attributi" in occasione dell’incontro con il Vigor Lamezia e che il commissario di campo aveva rappresentato in modo impreciso gli eventi, ai quali, secondo quanto indicato in reclamo, non aveva potuto assistere. La Società reclamante rappresentava, altresì, che di aver tenuto un comportamento esemplare nelle precedenti gare del Campionato;
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nella seduta odierna l’avv. Leopoldo Marchese, in rappresentanza della Società, reiterava le motivazioni e le richieste contenute nel reclamo;
il reclamo deve essere rigettato in quanto i fatti addebitati alla Società Vigor Lamezia e posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo trovano ampia conferma nella relazione del commissario di campo e nel referto arbitrale. Dagli stessi emerge, con chiarezza, che i tifosi della Società Vigor Lamezia, prima della gara, in campo avverso, effettuavano lancio di oggetti – pietre, che determinavano il ferimento di due rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Le considerazioni contenute nel reclamo non incidono in alcun modo sulla sussistenza dei fatti, né sminuiscono la responsabilità della Società reclamante, in quanto, in tal senso, a nulla rileva che il lancio dei sassi possa aver visto coinvolta anche la tifoseria della Società ospitante. L’episodio è, comunque, grave e congrua appare la sanzione irrogata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
RECLAMO DEL CALCIATORE ANDREATINI MASSIMO (tesserato A.S. Nuova Jesi Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva:
il Giudice Sportivo con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001, infliggeva al calciatore Andreatini Massimo della Nuova A.S. Jesi Calcio la sanzione della squalifica per tre gare effettive "per aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive, indirizzate anche al suo Assistente".
Avverso tale decisione proponeva ritualmente reclamo il calciatore Andreatini sostenendo che, dopo aver subito un fallo di giuoco, si era effettivamente rivolto al direttore di gara con una frase, a suo dire, solo irriguardosa ma non volgare, diretta peraltro all’Assistente Arbitrale e non all’Arbitro stesso: Escludeva, pertanto, ogni intento offensivo.
Il reclamo è infondato e va, di conseguenza, respinto.
E’ noto, infatti, che, in base all’articolo 31 A/1 del Codice di Giustizia Sportiva, il rapporto degli Ufficiali di gara è dotato di fede probatoria privilegiata e, in assenza, di concreti ed inconfutabili elementi di prova contraria, che qui non si ravvisano, non può essere disattesa. E nel rapporto arbitrale è chiaramente riportato che "al 35° del 2° Tempo, Andreatini Massimo, N° 6 della Nuova Jesi, era stato espulso perche a giuoco fermo rivolgeva (all’Arbitro) una frase gravemente offensiva (diretta anche all’Assistente Arbitrale n° 2)",
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dal calciatore Andreatini Massimo e dispone l’addebito della relativa tassa nel conto della Nuova A.S. Jesi Calcio, come da specifica richiesta inoltrata da detta Società in data 09.11.2001.
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RECLAMO DEL CALCIATORE WILLIANS BARTOLOMEU DOS SANTOS (tesserato U.S. Battipagliese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso proposto da Willians Bartolomeu Dos Santos, calciatore della U.S. Battipagliese avverso la squalifica per due giornate di gara comminata dal Giudice Sportivo, come da Comunicato Ufficiale n. 67 del 7.11.2001;
sentito il calciatore che si è riportato sostanzialmente ai motivi del ricorso;
rilevato che la tesi del ricorrente – secondo cui non avrebbe mai colpito con uno schiaffo un calciatore del Pro Favara nell’incontro di calcio del 4.11.2001 – non ha trovato alcun riscontro in atti;
che tale tesi, peraltro, contrasta con quanto risulta dal rapporto dell’assistente arbitrale nel quale si attesta senza alcun dubbio che lo schiaffo fu dato dal ricorrente al 20° del secondo tempo "a gioco fermo, durante una sostituzione, all’interno dell’area di rigore avversaria";
che neppure ha trovato conferma, ai fini di una riduzione della sanzione, la tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato oggetto di reiterate provocazioni da parte dei calciatori avversari con riferimento al "colore della pelle";
che il rapporto dell’arbitro e dell’assistente ha natura di fede privilegiata ex articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva;
che la sanzione appare adeguata alla gravità delle condotte del calciatore tenuto conto della volontarietà della stessa posta in essere a gioco fermo,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa sul conto della Società Battipagliese come richiesto dalla medesima.
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE BERTARELLI ANDREA (tesserato U.S. Grosseto) PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL CG.S. E ART. 40 COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 1153/WP/ct/segr. del 16.10.2001).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il deferimento, ascoltato il calciatore Bertarelli Andrea nella riunione del 16.11.2001,
osserva
il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il calciatore Bertarelli Andrea, in quanto, pur tesserato con la U.S. Grosseto, avrebbe indebitamente ed arbitrariamente sottoscritto un nuovo tesseramento in favore della Società Tarquinia Alto Lazio. Il Bertarelli, ascoltato da questa Commissione Disciplinare, ha confermato quanto in precedenza sostenuto in una memoria dallo stesso trasmessa a questo Collegio giudicante, e cioè
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che la circostanza, non contestata, è stata frutto di un mero errore materiale imputabile allo stesso deferito. E difatti il Bertarelli ha sostenuto che il mancato tempestivo e regolare tesseramento con la Società Tarquinia sarebbe stato determinato dal mancato recapito, da parte del servizio postale della lista di trasferimento, regolarmente compilata, comprovante il passaggio del calciatore dal Grosseto al Guidonia. La circostanza addotta non è stata provata, e quindi nulla rileva con riferimento all’addebito. Risulta, infatti, certo dalla documentazione in atti che il Bertarelli, pur tesserato con il Grosseto, abbia sottoscritto, con ciò violando l’articolo 40 delle N.O.I.F., altro tesseramento in favore del Tarquinia. Da ciò discende che il deferimento debba trovare accoglimento. Per ciò che attiene la sanzione da infliggere, questa Commissione Disciplinare ritiene congrua con riferimento ai fatti in contestazione l’irrogazione in danno del Bertarelli della squalifica per due giornate di gara,
P.Q.M.
accoglie il deferimento ed irroga al calciatore Bertarelli Andrea la squalifica per due giornate di gara.
Il Presidente
(dott. Ferdinando Fanfani)
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Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 16 novembre 2001.
Il Segretario Il Presidente
Mauro De Angelis William Punghellini