Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
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Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 23 novembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Pietro Moscato, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dott. Raimondo Catania, Rappresentante A.I.A..
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RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPOORTIVO IN MERITO ALLA GARA SORRENTO/CASERTANA DEL 14.10.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 64 del 31.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
esaminato il ricorso della Casertana F.C. S.r.l. con cui si contesta la decisione del Giudice Sportivo che ha respinto il reclamo diretto ad ottenere la declaratoria di responsabilità della A.S. Sorrento per non essersi disputata la gara Sorrento-Casertana per inagibilità dell’impianto di gioco e conseguentemente la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2;
esaminata la memoria difensiva della A.S. Sorrento;
ascoltate le parti personalmente;
rilevato che da un attento esame della documentazione in atti è stato possibile constatare:
che in data 12.10.2001 il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia concedeva l’agibilità provvisoria dello stadio Comunale "Romeo Menti" per la disputa dell’incontro Sorrento-Casertana in programma il 14.10.2001;
che in data 12.10.2001 il Dirigente settore Lavori Pubblici – impianti sportivi del Comune di Castellammare di Stabia comunicava al Sorrento ed alla Libertas Stabia che, a causa dei lavori in corso a partire dal 15.10.2001 lo Stadio comunale "Romeo Menti" non avrebbe più potuto essere utilizzato fino a nuove disposizioni;
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che lo stesso dirigente in data 13.10.2001 constatava che non sussistevano più "le condizione tecniche-operative e strutturali per l’esecuzione dell’incontro Sorrento-Casertana" e, pertanto, procedeva alla revoca dell’autorizzazione già concessa, documento controfirmato dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune;
che provvedimento formale di revoca dell’autorizzazione della utilizzazione dell’impianto veniva emesso in data 13.10.2001 dall’Assessore Lavori Pubblici del Comune di Castellammare di Stabia (per conto del Sindaco) e dal dirigente Settore Lavori Pubblici – Ufficio Impianto Sportivi del Comune di Castellammare di Stabia;
considerato che la comunicazione di inagibilità dello stadio, accertata il giorno precedente alla effettuazione della gara e solo allora resa nota alla A.S. Sorrento, non poneva detta Società nella condizione di poter provvedere tempestivamente a reperimento di altro impianto sportivo idoneo;
ritenuto che le considerazioni svolte dalla Casertana non possono essere accolte perché il Sorrento aveva tempestivamente indicato il proprio campo di gioco; perché la Divisione Interregionale e gli altri organi competenti avevano già statuito in ordine all’idoneità dell’impianto in questione; perché le facili considerazioni dirette a lasciare intendere che, ove rigettato il presente reclamo, potrebbero ripetersi situazioni analoghe a seguito di comportamenti fraudolenti non può essere motivo di convincimento, ogni fattispecie dovendo essere esaminata nella sua particolarità;
rilevato che, alla fine di tutto quanto sopra esposto, appare evidente come ci si trovi in presenza di una causa di forza maggiore di fronte alla quale la A.S. Sorrento nulla avrebbe potuto fare più di quel che ha fatto e che pertanto appare equa la decisione del Giudice Sportivo di rimessione degli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza inerenti alla ripetizione della gara,
P.Q.M.
respinge il ricorso proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. e dispone l’addebito della tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C.C. POZZUOLO DEL FRIULI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SPAMPETTA ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del provvedimento,
osserva:
il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001, squalificava per tre gare effettive il calciatore Stampetta Andrea della U.C.C. Pozzuolo del Friuli perché "a, gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto".
Avverso il provvedimento sanzionatorio, presentava reclamo, nell’interesse del calciatore Stampetta, la Società di appartenenza U.U.C. Pozzuolo del Friuli sostenendo che il proprio atleta aveva involontariamente colpito al volto un avversario, nel tentativo di svincolarsi mentre
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tratteneva il pallone in attesa di poter battere un calcio di punizione conseguente ad un fallo commesso ai suoi danni e concludeva chiedendo una riduzione della sanzione applicata.
In mancanza di prove sicure indicate a sostegno della tesi difensiva, considerato che l’arbitro, nel proprio rapporto, non ha avuto alcun dubbio nell’indicare la volontarietà dell’atto compiuto dal calciatore Stampetta a giuoco fermo, tenuto conto del valore di prova privilegiata conferito agli atti ufficiali di gara in base all’articolo 31 – a1) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla U.C.C. Pozzuolo del Friuli nell’interesse del calciatore Stampetta Andrea . Dispone l’addebito della tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FUCECCHIO 1903 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACISCOPI LEONARDO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in contrasto con quanto indicato nel rapporto arbitrale, ove si evince che il Paciscopi, a gioco fermo, colpiva sul volto con un forte schiaffo un avversario, facendolo cadere per terra e rendendo necessario l’intervento dei sanitari;
atteso che la versione difensiva – secondo cui il Paciscopi avrebbe agito in reazione ad un comportamento scorretto di un avversario nei confronti di un proprio compagno di squadra – non trova riscontro nel rapporto arbitrale, e che pertanto, ai sensi dell’articolo 31 comma a1) del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce agli atti degli Ufficiali di gara fede probatoria privilegiata, deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come descritti nel summenzionato rapporto arbitrale;
considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione della squalifica per tre giornate irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla società reclamante.
RECLAMO DEL CALCIATORE BELLOCCHI MARCO (tesserato A.S. Sestese Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
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con Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Bellocchi Marco della Sestese Calcio per due gare effettive "per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo".
Avverso tale provvedimento sanzionatorio, proponeva ritualmente reclamo il calciatore Bellocchi Marco, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata in quanto l’atto violento sarebbe stato commesso durante il gioco e non a gioco fermo.
In mancanza, però, di prove sicure indicate a sostegno della tesi difensiva, considerato che l’arbitro, nel proprio rapporto, non ha avuto alcun dubbio nell’indicare che il Bellocchi aveva colpito un avversario con un calcio da terra all’altezza delle ginocchia dopo che era stata fischiata l’interruzione del gioco, tenuto conto del valore di prova privilegiata conferito agli atti ufficiali di gara in base all’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dal calciatore Bellocchi Marco e dispone di incamerare la tassa versata.
Il Presidente
(dott. Ferdinando Fanfani)
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Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Comitato Interregionale il 23 novembre 2001.
Il Segretario Il Presidente
Mauro De Angelis William Punghellini