Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti
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Stagione Sportiva 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 04 marzo 2005, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; aw. Massimo Lotti, dott. Giuseppe Patrone, aw. Gianfranco Tobia, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. dott. Franco Di Mario.
ÉUJ
RECLAMO - CON PROCEDIMENTO D'URGENZA - DELLA SOCIETA' REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo -C.U. n. 128 del 03.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti relativi al reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti con le
risultanze del rapporto del C.d.C. da cui si evince che sostenitori del Real Marcianise nel
corso della gara Angri-Real Marcianise del 27.02.2005 lanciavano in campo fumogeni
ed un'asta, senza colpire alcuno e, nel corso dell'intervallo, davano luogo a una
reciproca sassaiola con i sostenitori awersari, e correvano verso di loro invadendo la
tribuna-stampa, determinando una situazione di panico e pericolo, e che la reclamante
offre soltanto una diversa valutazione dei fatti in oggetto;
ritenuto che non vi è motivo alcuno di dubitare di quanto relazionato dal C.d.C. e che
pertanto deve ritenersi che i fatti in oggetto si siano verificati con le modalità descritte nel
rapporto del C.d.C;
- 130/2 -
considerato che il comportamento dei sostenitori del Real Marcianise appare sanzionabile sotto il profilo disciplinare e che, alla luce della obiettiva modalità di svolgimento dei fatti, deve ritenersi sanzione congrua quella della ammenda di € 2.500,00, in tal modo rideterminando la sanzione del Giudice Sportivo,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo annulla la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della squalifica del campo di giuoco per una gara e irroga alla Società Real Marcianise Calcio S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nulla per la tassa non versata.
RECLAMO - CON PROCEDIMENTO D'URGENZA - DELLA SOCIETA' A.S. OSTIA MARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCAVALE VINCENZO (delibera Giudice Sportivo - C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in epigrafe, sentito il rappresentante della reclamante;
rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono contrastanti con le
risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il calciatore Caccavale Vincenzo
era espulso dall'arbitro per aver colpito un avversario con uno schiaffo a gioco fermo;
preso atto che la reclamante produceva DVD contenente le immagini televisive del fatto,
sostenendo che tale supporto fosse in grado di dimostrare la insussistenza del fatto
addebitato al Caccavale;
ritenuta l'ammissibilità della utilizzazione di tale produzione ai sensi dell'art. 31 lett. a4),
del C.G.S. e visionato il suddetto supporto in DVD, la Commissione osserva che le
immagini televisive in oggetto non appaiono tali da poter dimostrare che il Caccavale
non abbia in alcun modo commesso la condotta violenta sanzionata dall'arbitro che ha
determinato l'espulsione;
ciò considerato, e preso atto della fede probatoria privilegiata conferita al rapporto
arbitrale dall'art. 31 lett. a1) del C.G.S., deve ritenersi accertata la responsabilità
disciplinare del Caccavale in merito alla condotta in oggetto;
rilevato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità e che
pertanto essa deve essere confermata,
P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la tassa non versata
RECLAMO DEL CALCIATORE LEPORE FABIO (tesserato A.S. Guardiagrele) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo - C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
- 130/3 -
letto il reclamo in epigrafe e rilevato che lo stesso è privo di sottoscrizione e pertanto deve ritenersi, secondo i principi, inesistente e dunque inammissibile,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Lepore Fabio e dispone incamerarsi la tassa versata, restituendo allo stesso la somma eccedente di € 35,00.
RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo - C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti, esaminato il reclamo, ascoltato il rappresentante della F.C. Savoia 1908 e ritenuto che:
•    I fatti - lancio di oggetti e pietre in campo, gravi disordini a fine gara, fuori dallo stadio, che hanno provocato il ferimento di tre agenti di Polizia, e di una donna -sono di gravità tale da pienamente fondare la impugnata sanzione di due giornate di squalifica del campo di giuoco, oltre all'ammenda di € 2.000,00 anche a prescindere dalla pregressa diffida invocata, ai fini della graduazione della sanzione, dal Giudice Sportivo e che, in effetti, non deve, invece, essere, nella specie, oggetto di alcuna considerazione, trattandosi di sanzione conseguente a gare di Coppa Italia, e da scontarsi, dunque, esclusivamente nel quadro di tale manifestazione;
•    La principale contestazione della reclamante imperniata sulla pretesa contraddittorietà tra il referto arbitrale - che, quanto al "comportamento del pubblico", ha testualmente repertato "nulla da segnalare" - e quello dei commissari di campo appare, in parte, infondata, e, in parte, irrilevante. Anzitutto, infatti, gli episodi di grave violenza - che, già di per sé, legittimerebbero la sanzione irrogata - sono avvenuti a fine gara, e fuori dallo stadio, si che nessun rilievo assume la circostanza che gli stessi, come ovvio, non siano stati repertati dal direttore di gara.Quanto al fatto che i lanci di oggetti e pietre non siano stati rilevati dall'arbitro, devesi osservare, da un lato, come non vi sia effettivo contrasto tre le dichiarazioni del direttore di gara, che non ha escluso tali lanci, ma solo omessi di riferirli (prevedibilmente perché sfuggiti alla sua attenzione), e dall'altro, che - con riferimento al comportamento dei sostenitori - i rapporti degli ufficiali di gara e quelli dei commissari di campo risultano - ex art. 31.B.b1 C.G.S. - avere uguale valenza probatoria, con conseguente prevalenza, nella specie, dei referti dei due commissari di campo - che hanno rilevato, entrambi, lanci di oggetti e pietre - su quello del direttore di gara;
•    Quanto, infine, alla pretesa rilevanza dei precedenti invocati dalla reclamante, devesi ribadire, da un lato, come non sussista, nell'ordinamento sportivo, alcun principio volto a rendere vincolanti precedenti decisioni fondate su accertamenti di fatto,
- 130/4 -
inevitabilmente, sempre unici e diversi tra loro, e, dall'altro, e, comunque, come i precedenti invocati concernano fattispecie di gravità assai inferiore a quella in esame,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla F.C. Savoia 1908 s.s.d.d.r.l., disponendo per l'effetto l'addebito della tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L'AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo - C.U. n. 117 del 15.02.2005 -Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze
del rapporto dell'assistente arbitrale e del commissario di campo da cui si evince che
sostenitori del Sorrento attingevano alla fine del secondo tempo il predetto A.A. con
sputi su più parti del corpo e che a fine gara gli stessi davano luogo a reciproco lancio di
oggetti con la opposta tifoseria della Sangiuseppese;
rilevato che ai sensi dell'art. 31 lett. a1) del C.G.S. al rapporto dell'assistente arbitrale è
conferita fede probatoria privilegiata e che il commissario di campo ha accertato il
reciproco lancio di oggetti tra le due tifoserie, deve ritenersi che i fatti si siano svolti
effettivamente così come ivi descritti;
considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, in relazione alle
modalità di svolgimento dei fatti sopra descritti, di congrua entità, e che pertanto essa
deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla reclamante.
RECLAMO DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO L'AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo - C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante non contesta l'accadimento dei fatti, ma evidenzia che l'invasione pacifica di campo è stata commessa da sostenitori sia del Cosenza 1914 che del Cosenza F.C. e che la reclamante, giocando "fuori casa", non può avere alcuna responsabilità in merito alla vigilanza all'interno dello stadio;
- 130/5 -
preso atto del contenuto del rapporto dell'arbitro e dell'assistente arbitrale da cui si evince che l'invasione - del tutto pacifica - è stata compiuta da sostenitori del Cosenza 1914 al solo fine di imporre ai propri giocatori di sostituire le proprie casacche di gioco color rosso-blu con altre di colore giallo, in tal modo determinando la interruzione della gara per circa 16 minuti;
rilevato che ai sensi dell'art. 31 lett. al) del C.G.S. agi atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti come ivi descritti;
considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della ammenda di € 1,500,00 con diffida appare di congrua entità in relazione alle suesposte modalità di svolgimento dei fatti, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
Il Presidente della C.D. (dott. Ferdinando Fanfani)
Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 04 marzo 2005.
Il Segretario                                                                      II Presidente
Mauro de Angelis                                                             William Punghellini