4a GIORNATA
 

GARE DEL 11/09/2005

 

GARA DEL 11/09/2005 COSENZA CALCIO S.P.A. - VIRIBUS UNITIS
 

Il Giudice Sportivo,
 

- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°17 del 15\09\2005;
 

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pol.Viribus Unitis e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Senno Giuseppe ( tesserato Cosenza ) in quanto ancora destinatario di provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo della Lega di Serie C e di cui al C.U. n° 79\tb del 5\05\2005 (squalifica per una gara per recidività in ammonizione - IV infrazione), invocandosi pertanto la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let.a) del CGS; - esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S. Cosenza Calcio spa;
 

OSSERVA
 

La A.S. Cosenza ha impiegato, nella gara di cui in epigrafe, dall'ottavo del secondo tempo il calciatore Sanzo Giuseppe che, tesserato per la medesima società, nella stagione precedente aveva preso parte alla gara di Campionato Nazionale "D.Beretti" Catanzaro - Cosenza riportando la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione. Dovendosi tale circostanze ritenere pacifiche e documentate, il " thema - decidendum " del presente giudizio verte sulla esecuzione della sanzione. Se cioè il citato calciatore doveva necessariamente scontare la squalifica, come sostenuto dalla reclamante, nella gara di cui in epigrafe in quanto prima gara della stagione sportiva successiva ai sensi dell'art.12 comma 6 del CGS, posto che la società Cosenza non partecipa quest'anno al Torneo "D.Beretti, o se, come sostenuto dalla resistente, andava scontata nel Campionato Nazionale Juniores. Ai fini della decisione occorre prendere in esame il parere interpretativo degli artt. 14 e 17 del C.G.S. reso dalla Corte Federale in relazione a quesiti diversi formulati dalla L.N.D. e concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori ( C.U. n° 12 CF del 12\01\2004). In esso, sebbene in ipotesi diverse ma simili, si afferma il principio " della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza ed in gare omogenee ( e quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita". Prosegue ancora la corte:" la conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorre, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del penato incriminante e gare attuali, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore" (con l'unico limite, che qui non rileva, della separatezza tra gare di campiontao e gare di coppa). Alla luce di tale principio ermeneutico, l'indagine va dunque rivolta ad accertare se possano essere individuate gare "omogenee" rispetto a quella in cui è maturata la squalifica del calciatore Senno ( gara di Campionato Trofeo Beretti ). La risposta, nel caso in esame, deve essere affermativa. Se è vero infatti che la A.S. Cosenza non disputa nella corrente stagione il Campionato "D.Beretti", risulta tuttavia che la medesima società è regolarmente iscritta quest'anno al Campionato Nazionale Juniores. E tra i due campionati possono,senza dubbio, rinvenirsi quei caratteri di omogeneità richiesti dalla Corte Federale. Entrambi infatti, sono organizzati a livello nazionale ed hanno le caratteristiche di competizione giovanile. Ne consegue dunque, per quanto sopra esposto, che il calciatore Sanzo Giuseppe ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe. Ne discende il rigetto del reclamo;
 

P.Q.M.
 

delibera:
 

1) di respingere il reclamo;
 

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Cosenza - Viribus
Unitis 2-1;
 

3) di addebitare sul conto della Viribus Unitis la tassa di reclamo.

GARE DEL 02/10/2005

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

 

AMMENDE

€ 3.000,00 e Diffida VIRIBUS UNITIS Per indebita presenza a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, di propri sostenitori, uno dei quali tentava di aggredire l'Arbitro senza, tuttavia, riuscirvi per il pronto intervento di un dirigente locale. Nell'occasione alcuni calciatori avversari venivano
colpiti con sputi. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva di cui all'art.16 comma 2 del CGS ( precedente di cui al C.U. n° 142 del 23 marzo 2005 con il quale è stata irrogata la sanzione della squalifica del campo per due giornate) e tenuto conto del fattivo comportamento sopradescritto.

 

A CARICO DI DIRIGENTI

 

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 19/10/2005 al Sig. DELLA CORTE ANTONIO (VIRIBUS UNITIS)

Per aver rivolto all'Arbitro frase offensiva, allontanato.

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

 

Squalifica fino al 31/12/2005 al Sig. FERRANTE ANTONIO (ROSSANESE 1909 A.S.D.) Allontanato nel corso del secondo tempo per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento nei confronti dell'Arbitro. Nell'occasione, peraltro, entrava sul terreno di gioco con la chiara intenzione di aggredire il Direttore di gara. Veniva, tuttavia, prontamente bloccato dai propri calciatori. Abbandonava il terreno di gioco solo dopo altri due tentativi di aggressione. Sanzione così determinata trattandosi di condotta ispirata da gratuita violenza. ( R A - R AA )

 

A CARICO DI CALCIATORI

 

ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

 

CARRIERO DAVIDE (ROSSANESE 1909 A.S.D.)
Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

 

CARUSO PIETRO (ALCAMO S.R.L.)
Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.

 

NON ESPULSI DAL CAMPO

 

AMMONIZIONE (III INFR)

 

SPAGNUOLO ANTONELLO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)

PARISI VINCENZO (CAMPOBELLO)
PETRILLO ENZO (EBOLITANA 1925)
AMICO SALVATORE (GIARRE CALCIO)

CORINNO FEDERICO (ROSSANESE 1909 A.S.D.)
MARCIANO GIOVANNI (SORRENTO CALCIO)
 

AMMONIZIONE (II INFR)

 

GENOVA ROSARIO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)

MAIELI PASQUALE (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
BONINO GIUSEPPE (ALCAMO S.R.L.)

DI DONATO GIACOMO (CAMPOBELLO)

VANZETTO LEONARDO (COSENZA CALCIO.)
STROFFOLINO NICOLA (FRANCAVILLA)
AIELLO SALVATORE (GIARRE CALCIO)
CAMARDA MIRCO (GIARRE CALCIO)

MORANO ALCIBIADE CIPRIANO (ROSSANESE 1909 A.S.D.)
ERCOLANO SERGIO (SAPRI CALCIO SPA)

TANKOUA NDJANTOU HILARIE (SAPRI CALCIO)
VITIELLO CIRO (TURRIS 1944 A.S.D.)
PRIVITERA CARMELO (VIBONESE CALCIO)

ALLOCCA GIUSEPPE (VIRIBUS UNITIS)
MARTINO MARIO (VIRIBUS UNITIS)
 

AMMONIZIONE (I INFR.)

 

PERRICONE PLACIDO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)

TRUGLIO GIUSEPPE (ADRANO CALCIO.)
DI PIETRO ANTONIO (CAMPOBELLO)

FERRERI VINCENZO (COMISO)

MONASTRA GABRIELE (COMISO)
MORABITO SALVATORE (COMISO)

CORDUA ERMANNO (COSENZA CALCIO S.P.A.)
SCORRANO UMBERTO (COSENZA CALCIO S.P.A.)

ANGEROSA DARIO (EBOLITANA 1925)
SPICUZZA AGOSTINO (EBOLITANA 1925)
BONARRIGO CARMELO (RAGUSA S.R.L.)

COMANDATORE FABIO (ROSSANESE 1909.)
ABATE ANTONIO (SAPRI CALCIO SPA)
SPARTI JOSE (SAPRI CALCIO SPA)

GUIDO GIUSEPPE (SCILLESE 2003)
DI MAURO GAETANO (SIRACUSA S.R.L.)

MANCINI RENATO (SIRACUSA S.R.L.)
FERRARA MARCELLO (SORRENTO CALCIO)

FERRENTINO MASSIMO (TURRIS 1944 A.S.D.)
RUSSO GIOVANNI (VIRIBUS UNITIS)
SGAMBATI GIUSEPPE (VIRIBUS UNITIS)