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GARE DEL 11/09/2005
GARA DEL 11/09/2005
COSENZA CALCIO S.P.A. - VIRIBUS UNITIS
Il
Giudice Sportivo,
-
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°17 del 15\09\2005;
-
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio
dalla Pol.Viribus
Unitis e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del
calciatore Senno
Giuseppe ( tesserato Cosenza ) in quanto ancora destinatario di
provvedimento di squalifica
inflitto dal Giudice Sportivo della Lega di Serie C e di cui al C.U. n° 79\tb
del 5\05\2005
(squalifica per una gara per recidività in ammonizione - IV infrazione),
invocandosi pertanto
la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let.a) del CGS; - esaminate, altresì,
le controdeduzioni
fatte pervenire dalla A.S. Cosenza Calcio spa;
OSSERVA
La A.S.
Cosenza ha impiegato, nella gara di cui in epigrafe, dall'ottavo del secondo
tempo il
calciatore Sanzo Giuseppe che, tesserato per la medesima società, nella
stagione precedente
aveva preso parte alla gara di Campionato Nazionale "D.Beretti" Catanzaro -
Cosenza
riportando la sanzione della squalifica per una gara effettiva per
recidività in ammonizione.
Dovendosi tale circostanze ritenere pacifiche e documentate, il " thema -
decidendum " del
presente giudizio verte sulla esecuzione della sanzione. Se cioè il citato
calciatore doveva
necessariamente scontare la squalifica, come sostenuto dalla reclamante,
nella gara di cui in
epigrafe in quanto prima gara della stagione sportiva successiva ai sensi
dell'art.12 comma 6
del CGS, posto che la società Cosenza non partecipa quest'anno al Torneo "D.Beretti,
o se,
come sostenuto dalla resistente, andava scontata nel Campionato Nazionale
Juniores. Ai fini
della decisione occorre prendere in esame il parere interpretativo degli
artt. 14 e 17 del C.G.S.
reso dalla Corte Federale in relazione a quesiti diversi formulati dalla
L.N.D. e concernenti le
modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori ( C.U. n° 12 CF
del 12\01\2004). In
esso, sebbene in ipotesi diverse ma simili, si afferma il principio " della
necessità che la pena
inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella
stagione successiva, nella
squadra di sua militanza ed in gare omogenee ( e quindi, tipologicamente
corrispondenti) a
quelle nelle quali era maturata la condotta punita". Prosegue ancora la
corte:" la conseguenza
diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non
ricorre, per le ragioni
anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del penato incriminante e
gare attuali, la
squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di
attuale appartenenza
del calciatore" (con l'unico limite, che qui non rileva, della separatezza
tra gare di campiontao e
gare di coppa). Alla luce di tale principio ermeneutico, l'indagine va
dunque rivolta ad accertare
se possano essere individuate gare "omogenee" rispetto a quella in cui è
maturata la squalifica
del calciatore Senno ( gara di Campionato Trofeo Beretti ). La risposta, nel
caso in esame, deve
essere affermativa. Se è vero infatti che la A.S. Cosenza non disputa nella
corrente stagione il
Campionato "D.Beretti", risulta tuttavia che la medesima società è
regolarmente iscritta
quest'anno al Campionato Nazionale Juniores. E tra i due campionati
possono,senza dubbio,
rinvenirsi quei caratteri di omogeneità richiesti dalla Corte Federale.
Entrambi infatti, sono
organizzati a livello nazionale ed hanno le caratteristiche di competizione
giovanile. Ne
consegue dunque, per quanto sopra esposto, che il calciatore Sanzo Giuseppe
ha
regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe. Ne
discende il rigetto del
reclamo;
P.Q.M.
delibera:
1) di
respingere il reclamo;
2) di
convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Cosenza - Viribus
Unitis 2-1;
3) di addebitare sul conto della Viribus Unitis la tassa di reclamo.
GARE DEL 02/10/2005
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€ 3.000,00 e Diffida VIRIBUS UNITIS
Per indebita presenza a fine gara, nei pressi degli
spogliatoi, di propri sostenitori, uno dei quali tentava di aggredire
l'Arbitro senza, tuttavia, riuscirvi per il pronto intervento di un
dirigente locale. Nell'occasione alcuni calciatori avversari venivano
colpiti con sputi. Sanzione così determinata in considerazione della
recidiva di cui all'art.16 comma 2 del CGS ( precedente di cui al C.U. n°
142 del 23 marzo 2005 con il quale è stata irrogata la sanzione della
squalifica del campo per due giornate) e tenuto conto del fattivo
comportamento sopradescritto.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 19/10/2005 al Sig. DELLA CORTE ANTONIO (VIRIBUS UNITIS)
Per aver rivolto all'Arbitro frase offensiva, allontanato.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
Squalifica fino al 31/12/2005 al Sig. FERRANTE ANTONIO (ROSSANESE 1909 A.S.D.) Allontanato nel corso del secondo tempo per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento nei confronti dell'Arbitro. Nell'occasione, peraltro, entrava sul terreno di gioco con la chiara intenzione di aggredire il Direttore di gara. Veniva, tuttavia, prontamente bloccato dai propri calciatori. Abbandonava il terreno di gioco solo dopo altri due tentativi di aggressione. Sanzione così determinata trattandosi di condotta ispirata da gratuita violenza. ( R A - R AA )
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARRIERO DAVIDE (ROSSANESE 1909 A.S.D.)
Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CARUSO PIETRO (ALCAMO S.R.L.)
Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
SPAGNUOLO ANTONELLO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
PARISI VINCENZO (CAMPOBELLO)
PETRILLO ENZO (EBOLITANA 1925)
AMICO SALVATORE (GIARRE CALCIO)
CORINNO FEDERICO (ROSSANESE 1909 A.S.D.)
MARCIANO GIOVANNI (SORRENTO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GENOVA ROSARIO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
MAIELI PASQUALE (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
BONINO GIUSEPPE (ALCAMO S.R.L.)
DI DONATO GIACOMO (CAMPOBELLO)
VANZETTO LEONARDO (COSENZA CALCIO.)
STROFFOLINO NICOLA (FRANCAVILLA)
AIELLO SALVATORE (GIARRE CALCIO)
CAMARDA MIRCO (GIARRE CALCIO)
MORANO ALCIBIADE CIPRIANO (ROSSANESE 1909 A.S.D.)
ERCOLANO SERGIO (SAPRI CALCIO SPA)
TANKOUA NDJANTOU HILARIE (SAPRI CALCIO)
VITIELLO CIRO (TURRIS 1944 A.S.D.)
PRIVITERA CARMELO (VIBONESE CALCIO)
ALLOCCA GIUSEPPE (VIRIBUS UNITIS)
MARTINO MARIO (VIRIBUS UNITIS)
AMMONIZIONE (I INFR.)
PERRICONE PLACIDO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
TRUGLIO GIUSEPPE (ADRANO CALCIO.)
DI PIETRO ANTONIO (CAMPOBELLO)
FERRERI VINCENZO (COMISO)
MONASTRA GABRIELE (COMISO)
MORABITO SALVATORE (COMISO)
CORDUA ERMANNO (COSENZA CALCIO S.P.A.)
SCORRANO UMBERTO (COSENZA CALCIO S.P.A.)
ANGEROSA DARIO (EBOLITANA 1925)
SPICUZZA AGOSTINO (EBOLITANA 1925)
BONARRIGO CARMELO (RAGUSA S.R.L.)
COMANDATORE FABIO (ROSSANESE 1909.)
ABATE ANTONIO (SAPRI CALCIO SPA)
SPARTI JOSE (SAPRI CALCIO SPA)
GUIDO GIUSEPPE (SCILLESE 2003)
DI MAURO GAETANO (SIRACUSA S.R.L.)
MANCINI RENATO (SIRACUSA S.R.L.)
FERRARA MARCELLO (SORRENTO CALCIO)
FERRENTINO MASSIMO (TURRIS 1944 A.S.D.)
RUSSO GIOVANNI (VIRIBUS UNITIS)
SGAMBATI GIUSEPPE (VIRIBUS UNITIS)